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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1717

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1717 della Commissione, del 5 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carta decorativa dalla Repubblica popolare cinese, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio e nesso causale ai danni dell’industria dell’Unione. La Commissione fissa aliquote differenziate per i produttori esportatori collaboranti e per tutte le altre importazioni, e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati. Viene inoltre esclusa la riscossione retroattiva per il periodo di registrazione, perché non risultano soddisfatte le condizioni cumulative previste dal regolamento di base.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, classificata ai codici ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00, con le caratteristiche tecniche indicate all’articolo 1, paragrafo 1. Restano escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili e le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti. Il regolamento disciplina altresì le aliquote individuali per specifici produttori esportatori, la riscossione dei dazi provvisori e le condizioni per l’eventuale estensione a nuovi esportatori. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Dazio antidumping definitivo sulla carta decorativa originaria della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1717 conclude l’inchiesta antidumping avviata il 14 giugno 2024 sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio accertato, disponendo quindi misure definitive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il prodotto interessato è la carta decorativa classificata nei codici ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00, corrispondenti ai codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 25 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10 e 4811 60 00 10. Il regolamento descrive puntualmente le caratteristiche tecniche del prodotto: grammatura tra 30 e 150 g/m2, tenore di ceneri tra 5 % e 50 %, assorbimento o impregnazione entro specifici parametri, resistenza alla trazione a umido, permeabilità all’aria, lisciatura e larghezza massima dei rotoli. Sono inoltre escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili, nonché le carte impregnate con specifiche resine termoindurenti.

Svolgimento dell’inchiesta e contraddittorio

La Commissione richiama l’apertura del procedimento, la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2718, l’istituzione di dazi provvisori con regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 e la successiva divulgazione delle informazioni provvisorie e finali. Nel corso del procedimento sono intervenuti, tra gli altri, i denuncianti, l’utilizzatore Interprint GmbH, la CNFPIA e i produttori esportatori cinesi campionati Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd e Kingdecor (Zhejiang) Co. Ltd. La Commissione ha confermato o respinto le osservazioni formulate dalle parti alla luce delle verifiche effettuate e della giurisprudenza richiamata, in particolare in tema di onere della prova per gli adeguamenti e di costruzione del valore normale.

Determinazione del dumping e valore normale costruito

Per la determinazione del valore normale la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nel settore cinese della carta decorativa. Viene confermato l’uso di un paese rappresentativo, identificato nella Thailandia, e la costruzione del valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni, includendo materie prime, altri fattori produttivi, spese generali di produzione, SGAV e profitti. In particolare, la Commissione respinge le contestazioni sul TiO2, ritenendo non dimostrato che i prezzi di importazione delle imprese cinesi fossero un adeguato valore di riferimento, e conferma l’utilizzo dei dati thailandesi per i parametri di riferimento.

Adeguamenti e confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione

Il regolamento conferma un adeguamento al rialzo del valore normale per tener conto dell’IVA non rimborsabile sulle vendite all’esportazione, basato sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base e sulla giurisprudenza citata (in particolare Sinopec). La Commissione affronta anche il tema delle vendite tramite società collegate nell’Unione, confermando il proprio approccio dopo la verifica dei dati relativi ai costi di trasformazione e alle condizioni di mercato. Viene inoltre accolta la rettifica relativa ai volumi di merci difettose nel calcolo del prezzo all’esportazione e viene corretta una doppia contabilizzazione dell’IVA, con nuova divulgazione dei margini il 17 luglio 2025 e termine di un giorno per osservazioni, ritenuto conforme all’articolo 20, paragrafo 5.

Margini di dumping definitivi

A seguito delle rettifiche apportate, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono fissati al 26,4 % per Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd, al 26,9 % per Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd., al 26,6 % per le altre società collaboranti elencate nell’allegato I e al 26,9 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

Pregiudizio e nesso di causalità

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, valutato sulla base di indicatori macroeconomici e microeconomici quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e investimenti. Le argomentazioni secondo cui la limitata quota di mercato cinese o l’andamento delle importazioni di paesi terzi escluderebbero il nesso causale sono respinte: la quota di mercato cinese è aumentata di oltre il 500 % nel periodo in esame e i prezzi cinesi sono risultati costantemente inferiori ai costi di produzione dell’industria dell’Unione, determinando una pressione al ribasso sui prezzi. La Commissione esclude che gli altri fattori, inclusi il calo del consumo o le importazioni da paesi terzi, abbiano spezzato il nesso causale.

Livello delle misure e interesse dell’Unione

La Commissione esamina il margine di undercutting/underselling e le distorsioni relative alle materie prime, in particolare il TiO2, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Respinge l’idea che debba essere applicata la regola del dazio inferiore, ritenendo che esistano distorsioni significative sulle materie prime e che le misure siano nell’interesse dell’Unione. Quanto agli utilizzatori, agli importatori indipendenti e agli operatori commerciali, la Commissione ritiene che l’impatto sui costi sia contenuto e che restino disponibili fonti alternative di approvvigionamento, mentre l’industria dell’Unione non opera ancora a piena capacità ma può soddisfare la domanda futura.

Retroattività e registrazione delle importazioni

Non viene disposta la riscossione retroattiva dei dazi per il periodo di registrazione. Pur riconoscendo la registrazione delle importazioni e la possibilità teorica di applicare l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione conclude che non vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta: al contrario, i volumi medi mensili risultano diminuiti rispetto al periodo dell’inchiesta.

Regime applicativo e controlli doganali

Le aliquote individuali sono applicabili solo se l’importazione è accompagnata da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. Le autorità doganali degli Stati membri restano comunque tenute ai controlli ordinari e possono richiedere documentazione supplementare. Il regolamento richiama anche la possibilità di modifiche nominative per i produttori esportatori e la presentazione di richieste per i nuovi esportatori, che devono dimostrare i requisiti indicati dall’articolo 3. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta decorativa originaria della RPC. Le aliquote sono fissate sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto: 26,4 % per Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd (codice TARIC 89LJ), 26,9 % per Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. (codice TARIC 89LK), 26,6 % per le altre società collaboranti elencate nell’allegato I e 26,9 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (codice TARIC 8999).

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto interessato è la carta decorativa classificata nei codici ex 4802 54 00, ex 4802 55, ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00, con specifiche caratteristiche di grammatura, cenere, assorbimento, resistenza alla trazione a umido, permeabilità all’aria, lisciatura e formato in rotoli, anche preimpregnata con lattici o leganti naturali. Sono escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili, nonché le carte impregnate con determinate resine termoindurenti.

Aliquote individuali e fattura commerciale valida

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato, attestante fabbricante, volume, prodotto e origine cinese. In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 sono riscossi definitivamente fino ai livelli stabiliti dal regolamento; gli importi eccedenti i dazi definitivi sono svincolati.

Nuovi produttori esportatori

L’articolo 3 prevede la possibilità di modificare l’articolo 1, paragrafo 2, per includere nuovi produttori esportatori della RPC nella media ponderata applicabile alle società collaboranti non inserite nel campione, purché dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1 aprile 2023 - 31 marzo 2024), di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantità significative nell’Unione.

Esclusione della riscossione retroattiva

La Commissione analizza la registrazione delle importazioni e i criteri dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma conclude che non sussistono le condizioni cumulative per la riscossione retroattiva dei dazi definitivi durante il periodo di registrazione, in particolare per mancanza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledifesa commercialeantidumpingdazi doganalidogane

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