Sentenza n. 5720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 00290/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto l’impugnazione della deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo produttivo “Marinetti – Comparto 1” e degli atti presupposti, nonché della successiva nota comunale che aveva escluso i presupposti per sospendere i lavori o annullare i titoli edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, in sintesi: illegittima attuazione parziale dell’Ambito D2 mediante approvazione del piano attuativo limitato al comparto 1, con pregiudizio per la proprietà del comparto 2; incompetenza della Giunta comunale, sul presupposto che il frazionamento e le modifiche al piano configurassero una variante al PGT da approvare dal Consiglio comunale; alterazione del dimensionamento, della localizzazione degli standard, delle aree verdi e della viabilità rispetto alla scheda del PGT; illegittima previsione della cessione dell’area di compensazione AC; necessità di VAS e di verifica di compatibilità con il PTCP; contraddittorietà dei certificati di destinazione urbanistica; illegittimità delle attività edilizie e della movimentazione delle terre eseguite prima dell’approvazione del piano attuativo e in assenza di titolo; omessa gara per la realizzazione di opere di urbanizzazione ritenute non direttamente funzionali al piano; difetto di motivazione, omessa pronuncia e difetto di istruttoria su calcoli planivolumetrici, invarianza idraulica e idrogeologica, superficie lorda edificabile, aree da cedere e parametri urbanistici del comparto 2; violazione del principio di legalità; infine, illegittimo rigetto della domanda risarcitoria per il preteso sovradimensionamento degli standard e la conseguente preclusione dell’attuazione del comparto 2.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, prescindendo dalle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione e interesse perché l’impugnazione era infondata nel merito. Ha ritenuto che gli artt. 28, commi 8 e 9, delle NTA del PGT consentissero espressamente la realizzazione per parti degli ambiti di trasformazione mediante distinti piani attuativi, anche con modifiche delle perimetrazioni, purché fossero rispettati lo schema generale e concordato, i parametri urbanistici, gli standard, i diritti dei terzi e i principi perequativi. Di conseguenza, l’approvazione del piano relativo al solo comparto 1 non costituiva variante al PGT e non richiedeva l’intervento del Consiglio comunale, né le ulteriori procedure invocate dall’appellante. L’ampliamento della viabilità è stato qualificato come adeguamento di infrastrutture di interesse pubblico non soggetto a variante ai sensi delle NTA comunali; inoltre, la censura sul punto era genericamente formulata. La previsione dell’area AC è stata ritenuta coerente con l’attuazione parziale e funzionale alla compensazione degli standard, senza alterare la capacità insediativa teorica, e comunque espressione della discrezionalità urbanistica comunale, non manifestamente irragionevole o sproporzionata. Le aspettative edificatorie della proprietaria del comparto 2 risultavano salvaguardate. La censura sui certificati di destinazione urbanistica è stata dichiarata generica e inidonea a superare i rilievi di tardività e di diversità del PTCP richiamato. Quanto alle attività sui terreni, i sopralluoghi e la documentazione fotografica avevano evidenziato indagini geognostiche e geotecniche, prove di carico e vasche temporanee per le acque, qualificate come edilizia libera; l’art. 6, lett. c), d.P.R. 380/2001 non poneva un limite quantitativo alla movimentazione del terreno per opere temporanee soggette a ripristino dello stato dei luoghi. Le opere erano inoltre state rimosse e non era stata specificamente contestata tale circostanza. La censura sulle opere di urbanizzazione è stata respinta perché il carattere non funzionale al piano era solo allegato e non dimostrato e, comunque, mancava la prova di un concreto pregiudizio per l’appellante; il motivo era quindi inammissibile per carenza di interesse, oltre che infondato. Le censure istruttorie e sulla documentazione tecnica sono state respinte o dichiarate inammissibili per genericità: i calcoli risultavano contenuti in specifiche tavole non contestate, non erano state indicate le ragioni della necessità della verifica di invarianza idraulica, e i riferimenti alle tavole e alle previsioni convenzionali erano indeterminati o comunque infondati. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’azione amministrativa e, quindi, dei relativi presupposti. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 28, comma 8, NTA del PGT
Negli Ambiti di Trasformazione è consentita la realizzazione per parti attraverso un Piano Attuativo ... sono consentite, in sede di approvazione del Piano Attuativo, modifiche delle perimetrazioni di area e di ambito o attuazioni parziali ... fatti comunque salvi i diritti di terzi e i principi perequativi.
La disposizione consente di approvare piani attuativi riferiti a singole parti dell’ambito di trasformazione e di modificare le perimetrazioni, purché siano perseguite le finalità pianificatorie previste e siano salvaguardati i diritti dei terzi e i principi perequativi.
art. 28, comma 9, lett. a), NTA del PGT
È ammissibile la realizzazione per parti attraverso Piani Attuativi, a condizione che ... la Slp massima ammissibile, gli standard ed i servizi annessi, siano determinati ... proporzionalmente all’effettiva estensione territoriale dell’intervento.
L’attuazione parziale è legittima se il piano rispetta i parametri edificatori, gli standard, i servizi e gli obblighi di cessione rapportati all’estensione effettiva dell’intervento.
art. 52, comma 10, lett. b), NTA comunali
L’adeguamento delle infrastrutture di interesse pubblico, quale l’ampliamento della viabilità considerato nella controversia, non costituisce variante allo strumento urbanistico.
art. 6, lett. c), d.P.R. 380/2001
Non individua un limite quantitativo massimo del terreno movimentabile, perché si tratta di opere temporanee al cui termine deve essere ripristinato lo status quo ante.
Le indagini geognostiche e geotecniche e le opere temporanee strumentali, con successivo ripristino dei luoghi, rientrano nell’edilizia libera anche se comportano movimentazione di rilevanti quantità di terreno, in assenza di uno specifico limite quantitativo previsto dalla disposizione.
art. 14 l.r. Lombardia n. 12/2005
È richiamato quale base normativa regionale per l’adozione e l’approvazione del piano attuativo.
art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005
È richiamato in relazione all’adozione del nuovo PGT comunale, la cui disciplina confermava la capacità edificatoria del comparto 2.
Massime di principio
- Quando le norme tecniche dello strumento urbanistico generale consentono la realizzazione per parti degli ambiti di trasformazione mediante distinti piani attuativi, l’amministrazione può approvare un piano riferito a una sola porzione dell’ambito, anche apportando modifiche alla perimetrazione, senza che ciò integri una variante urbanistica, purché siano rispettati lo schema generale di attuazione, i parametri edificatori, gli standard, gli obblighi di cessione, i principi perequativi e i diritti dei proprietari delle aree non incluse.
- La possibilità di attuazione parziale di un ambito di trasformazione non richiede necessariamente l’approvazione di un unico piano riferito all’intero ambito, se lo strumento urbanistico prevede uno schema generale e concordato destinato a garantire la considerazione unitaria dell’intervento e la salvaguardia delle aspettative edificatorie dei terzi.
- Le modifiche alla viabilità funzionali all’adeguamento di infrastrutture di interesse pubblico non costituiscono variante urbanistica quando le norme tecniche comunali le qualificano espressamente come adeguamenti e l’intervento non altera sostanzialmente la disciplina urbanistica dell’ambito.
- Nell’attuazione parziale di un ambito di trasformazione, la previsione o il riposizionamento di aree destinate a standard o compensazione può rientrare nella discrezionalità pianificatoria comunale, purché sia funzionale all’equilibrio dell’intervento, non alteri la capacità insediativa prevista e non determini un pregiudizio irragionevole o sproporzionato per i proprietari estranei al comparto attuato.
- Le censure relative a difetti istruttori o alla documentazione tecnica di un piano attuativo devono indicare con precisione l’elaborato carente, il dato mancante, la regola violata e il concreto pregiudizio prodotto; il riferimento generico a tavole, calcoli o verifiche non supera la soglia di specificità necessaria per l’esame giudiziale.
- La movimentazione del terreno connessa a indagini geognostiche o geotecniche e ad altre opere temporanee può rientrare nell’edilizia libera quando l’intervento è strumentale alle indagini, è temporaneo e comporta il ripristino dello stato dei luoghi; la rilevante quantità di terreno movimentato non è di per sé ostativa in assenza di un limite quantitativo previsto dalla legge.
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