Sentenza del 13/11/2017 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento bancario - nuovi limiti per i prelevamenti - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - norma sostanziale non retroattiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che la nuova disciplina dei limiti di rilevanza dei prelevamenti bancari abbia natura sostanziale e non processuale. Di conseguenza, essa non può essere applicata retroattivamente a fatti o periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Gli accertamenti relativi a periodi precedenti devono quindi essere valutati secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dei nuovi limiti di rilevanza fiscale dei prelevamenti bancari previsti dalla formulazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016. Il punto centrale era stabilire se tali limiti avessero natura processuale, e quindi fossero applicabili anche a periodi d'imposta anteriori, oppure natura sostanziale, con conseguente divieto di applicazione retroattiva.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di indagini e accertamenti bancari, inclusa la rilevanza dei prelevamenti non giustificati.
La nuova formulazione dei limiti relativi ai prelevamenti incide sulla disciplina sostanziale dell'accertamento e non soltanto sulle modalità processuali di acquisizione o valutazione della prova; pertanto, non è retroattiva.
D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
Modifica dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di limiti di rilevanza dei prelevamenti bancari.
La modifica normativa si applica ai periodi e ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, non potendo incidere retroattivamente su situazioni fiscali già maturate.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa incide sui presupposti sostanziali o sulla misura della pretesa tributaria, di regola non può essere applicata retroattivamente, salvo un'espressa previsione legislativa conforme ai principi applicabili.
- La qualificazione di una norma come processuale non dipende soltanto dal fatto che essa riguardi un procedimento di accertamento: se modifica la rilevanza fiscale dei fatti o l'onere sostanziale gravante sul contribuente, può avere natura sostanziale.
- Per gli accertamenti bancari occorre individuare il periodo d'imposta e verificare quale versione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 fosse vigente all'epoca dei prelevamenti contestati.
- L'Amministrazione finanziaria non può utilizzare i nuovi limiti più favorevoli o più gravosi per riesaminare retroattivamente operazioni bancarie compiute sotto una disciplina precedente.
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