Cassazione Penale, Sentenza n. 28684/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavazza era stato condannato con rito abbreviato per due furti aggravati (uno consumato a Punta Ala e uno tentato a S. Giovanni Valdarno). La Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 4) c.p. e ha aumentato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per aver disatteso le dichiarazioni a discarico dei testimoni (alibi), senza considerare atti e dichiarazioni rese nell'immediatezza; (2) l'inammissibilità dell'impugnazione del Procuratore generale convertita in appello e l'illegittima reformatio in peius nonostante il rito abbreviato, con errori nell'applicazione degli artt. 63, comma 4 e 99, comma 2, nn. 1) e 3) c.p.; (3) mancata o insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche per eccessiva valutazione dei precedenti e sottovalutazione delle condizioni personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso aspecifico e, comunque, rimodellamento del giudizio di merito non consentito in sede di legittimità: le dichiarazioni a discarico non erano sufficientemente precise e non erano stati prodotti atti idonei a dimostrare un travisamento della prova; anzi, elementi oggettivi (ritrovamento dell'imputato in casa della vittima, possesso di chiavi e patente rubate, aggancio di cella telefonica compatibile) aggravavano il quadro probatorio. Sul secondo motivo ha ritenuto ammissibile la conversione del ricorso del Procuratore generale in appello (ex art. 580 c.p.p.) e legittima la reformatio in peius conseguente al riconoscimento dell'aggravante ex art. 112 c.p. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il censore riguardo alle attenuanti generiche: la Corte distrettuale ha motivato adeguatamente il diniego richiamando i gravi precedenti. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n.103).
Norme richiamate
art. 112 cod. pen. (n.4)
Riconoscimento della circostanza aggravante specifica da parte della Corte d'appello, che ha comportato un aumento della pena (reformatio in peius) in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale.
art. 580 cod. proc. pen.
Consente la conversione del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale in appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima tale conversione e l'azione così svolta.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai vizi della motivazione: la Corte ha censurato la genericità del motivo che denunciava più vizi insieme senza indicazioni puntuali, con conseguente inammissibilità per aspecificità.
art. 443, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel contestare i limiti di legittimazione del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto che il Procuratore generale potesse proporre il ricorso per cassazione e che la conversione in appello fosse ammissibile.
art. 63, comma 4 e art. 99, comma 2, nn. 1) e 3) cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti e al calcolo della pena: il ricorrente invocava errata applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la rimodulazione della pena fosse corretta alla luce del riconoscimento dell'aggravante.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Riferimento alla modifica normativa che incide sull'art. 616 c.p.p.; la Corte ha applicato la disciplina vigente per la determinazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che denuncia vizi di motivazione deve specificare puntualmente quale dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) si contesta (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la genericità o la cumulazione indifferenziata di plurimi vizi rende il ricorso inammissibile.
- La Corte di legittimità non è sede per un nuovo esame del merito: se il ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare atti probatori che dimostrino l'errore del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione e tale ricorso può convertirsi in appello ex art. 580 c.p.p.; conseguentemente, se l'appello della parte pubblica è fondato su un'aggravante riconosciuta in grado di appello, la reformatio in peius è possibile anche nel rito abbreviato quando derivante dall'accoglimento del gravame della parte pubblica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato richiamando elementi decisivi (es. precedenti penali gravi); il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli ma può limitarsi a quelli ritenuti rilevanti.
- In procedimenti abbreviati, le modifiche in aumento della pena risultanti dall'accoglimento di censure avanzate dalla parte pubblica non sono automaticamente vietate: è necessario valutare la legittimità del gravame e la coerenza dell'applicazione delle norme sostanziali e processuali.
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