Cassazione Penale, Sentenza n. 21687/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Un soggetto già condannato dal Giudice di pace e poi dal Tribunale in appello per un fatto ricondotto all'art. 639 c.p. ha proposto ricorso per cassazione articolando sei censure. Le prime tre contestavano: la qualificazione giuridica del fatto come danneggiamento/imbrattamento, deducendo che non fosse superata la soglia minima di offensività e che la motivazione avesse valorizzato erroneamente una pluralità di condotte, mentre la contestazione riguardava un solo episodio relativo allo zerbino della persona offesa; l'utilizzabilità della prova video, ritenuta inutilizzabile per carenze di perizia, di verifica tecnica, di garanzie sulla catena di custodia e per l'asserita apoditticità della qualificazione del pianerottolo come luogo esposto al pubblico; il vizio di motivazione per mancato effettivo vaglio critico della prova e per assenza di una motivazione rafforzata sulla provenienza della videoripresa. Con il quarto motivo si deduceva la mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, assumendo incertezza sulla data del fatto e sulla denuncia. Con il quinto si contestava la condanna generica al risarcimento del danno per mancanza di prova. Con il sesto motivo si sosteneva che le censure sulla pretesa assenza di motivazione dovessero essere comunque ammissibili come violazioni di legge processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi non consentiti perché generici, aspecifici e reiterativi rispetto all'appello, oltre che manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito era logica e completa e che il Tribunale, in continuità con il primo giudice, aveva correttamente distinto il danneggiamento dall'imbrattamento e valorizzato, come prove, le dichiarazioni della persona offesa, la conferma della teste escussa e le videoriprese. Quanto alla censura sull'inutilizzabilità del video, la Corte ha rilevato la mancata deduzione della necessaria prova di resistenza. Ha inoltre affermato che scale condominiali e pianerottoli non sono luoghi di privata dimora, sicché le riprese ivi effettuate non ricadono nella tutela invocata. I motivi sulla tardività della querela e sulla condanna al risarcimento sono stati ritenuti nuovi, non devoluti in appello e comunque generici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 639 c.p.
È la norma incriminatrice contestata; la Corte ne richiama l'applicazione in relazione alla corretta qualificazione della condotta come fatto di danneggiamento/imbrattamento, valutandone l'offensività.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare il contenuto della motivazione della sentenza di legittimità.
art. 189 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità della prova video, ma la censura è stata ritenuta aspecifica e non autosufficiente.
art. 191 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per dedurre l'inutilizzabilità della videoripresa; la Corte replica che non è stata svolta la prova di resistenza.
art. 14 Cost.
Invocato dalla difesa per sostenere la tutela del luogo delle riprese; la Corte esclude che scale e pianerottoli condominiali siano luoghi di privata dimora.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per lamentare il mancato vaglio critico della prova; la Corte afferma invece che la motivazione di merito è logica e non apparente.
art. 606 c.p.p., lett. c)
Evocato dalla difesa per sostenere l'ammissibilità delle doglianze come violazioni di legge processuale; la Corte, però, qualifica le censure come inammissibili perché sostanzialmente volte a rivalutare il merito.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello o nella richiesta di una diversa lettura del merito, se la sentenza impugnata offre una motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
- In presenza di doppia pronuncia conforme, la motivazione di primo e secondo grado va letta unitariamente; il ricorrente deve confrontarsi con l'insieme dell'apparato argomentativo, altrimenti il motivo è generico e aspecifico.
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare specificamente l'incidenza dell'eliminazione di quella prova sul complessivo ragionamento decisorio, secondo la cosiddetta prova di resistenza; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Le riprese effettuate in scale condominiali o pianerottoli non sono, di regola, riferibili a luoghi di privata dimora, perché tali spazi sono destinati all'accesso e all'uso di una pluralità indeterminata di soggetti.
- La tardività della querela non può essere dedotta in modo generico o per la prima volta in cassazione senza allegare elementi oggettivi univoci; in caso di incertezza, la questione va risolta a favore del querelante.
- La censura sulla condanna generica al risarcimento del danno richiede l'indicazione di specifiche aporie motivazionali o di un difetto di base fattuale; in assenza di tali profili, la statuizione è sorretta dall'accertamento del fatto-reato.
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