Ordinanza n. 1284/2026 - Firenze, Sezione 3
per la correzione della sentenza pronuncia questa Sezione sul ricorso 558 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR recante l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, corretta per errore materiale nella parte relativa alle annualità e agli importi della carta del docente spettanti ai singoli beneficiari
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 378 del 18 febbraio 2026, pronunciata nell’ambito del ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 151/2024. La sentenza del giudice ordinario riguardava una pluralità di ricorrenti e riconosceva a ciascuno il diritto alla carta del docente per annualità e importi differenti. La pronuncia del TAR, invece, aveva indicato uniformemente per tutti gli interessati le annualità scolastiche 2020/2021-2023/2024 e l’importo di euro 2.000,00 ciascuno, non riproducendo correttamente il contenuto del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’istanza e ha disposto, ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, c.p.a., che la Segreteria annoti sulla sentenza la correzione dell’errore materiale. La formulazione uniforme relativa alle annualità 2020/2021-2023/2024 e all’importo di euro 2.000,00 per ciascun interessato deve essere sostituita dall’indicazione individualizzata delle annualità e degli importi conformi al titolo esecutivo: per il ricorrente, annualità 2020/21-2023/24 e totale di euro 2.000,00; per gli altri beneficiari, annualità e importi rispettivamente indicati nel dispositivo, pari a euro 2.000,00, euro 3.000,00, euro 3.500,00 ed euro 3.000,00. La decisione incide esclusivamente sulla rettifica materiale della sentenza, senza una nuova valutazione del merito dell’ottemperanza.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice amministrativo quando l’errore è riconoscibile e la rettifica è necessaria per rendere la pronuncia conforme alla decisione effettivamente assunta.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede l’annotazione della correzione materiale sul provvedimento da parte della Segreteria, secondo quanto ordinato dal giudice.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando il contenuto formale della pronuncia non corrisponde, per un errore riconoscibile, al titolo esecutivo o alla decisione cui essa deve dare attuazione, purché la rettifica non comporti una nuova decisione sul merito.
- Nell’ottemperanza a un titolo giudiziale riferito a una pluralità di beneficiari, la pronuncia del giudice amministrativo deve mantenere le differenziazioni individuali relative ai periodi e agli importi riconosciuti dal titolo esecutivo; l’uniformazione indebita di tali elementi costituisce errore materiale correggibile.
- La correzione dell’errore materiale può essere disposta mediante annotazione della Segreteria sul provvedimento, con sostituzione della formulazione erronea con quella conforme al titolo esecutivo.
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