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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40873/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ronga era stato condannato per concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di un ramo d'azienda della fallita Eurotrasporti s.a.s., ceduto a Euroteam s.r.l. Formalmente amministratore di Euroteam, ma di fatto la società era gestita da Paonessa Rosario (socio-amministratore anche di Eurotrasporti). Il ricorrente ha impugnato la sentenza con 13 motivi: vizi processuali (presunta violazione del calendario udienze, mancata notifica della sentenza di primo grado, sostituzione del difensore e conflitto di interessi del difensore del coimputato, omessa notifica di verbali d'udienza), e vizi di merito (asserita insufficienza delle prove, che Ronga sarebbe stato solo amministratore formale o mero dipendente, congruità del prezzo di cessione, mancata prova della sottoscrizione degli atti, carenza di nesso causale e di consapevolezza del danno per i creditori, contestazione dell'aggravante, mancata concessione di attenuanti o loro prevalenza, e doglianze sulla quantificazione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni processuali: dal verbale risulta che il difensore era presente e acconsentì al rinvio; la sostituzione del difensore ai sensi dell'art. 97 c.p.p. è avvenuta regolarmente e il sostituto ha i diritti/doveri del difensore sostituito (richiamo art. 102 c.p.p.); la nozione di 'contumacia' non si applica al caso, essendo il procedimento giunto alla fase successiva alla L. n. 67/2014 e, pertanto, non sussisteva obbligo di notificare l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Quanto al merito, le censure sono state ritenute generiche o infondate: la sentenza di merito ha richiamato ammissioni dell'imputato (partecipazione alla cessione e consapevolezza dell'operazione fraudolenta, simulazione del furto di alcuni veicoli) e contraddittorietà delle sue dichiarazioni su pagamento del prezzo; la congruità astratta del prezzo non esclude l'effetto distrattivo dell'operazione; il contributo causale e la consapevolezza sono stati adeguatamente motivati. Sulle questioni di pena la Corte ha confermato le valutazioni dei giudici di merito (non riconoscimento dell'aggravante della pluralità dei fatti, riconoscimento delle attenuanti generiche) e quindi ha lasciato ferma la condanna impugnata.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina delle notifiche della sentenza; la Corte osserva che non si applicava l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale alla luce della disciplina successiva introdotta dalla L. n. 67/2014

  • art. 97 comma 4 c.p.p.

    Consente la sostituzione d'ufficio del difensore non comparso; il sostituto riceve gli avvisi e può esercitare i diritti/doveri del sostituito

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il difensore sostituto assume i diritti e i doveri del difensore sostituito

  • art. 106 comma 4-bis c.p.p.

    Regola l'incompatibilità del difensore che assiste più imputati; la Corte ricorda che l'incompatibilità determina nullità solo se esiste un conflitto concreto, attuale e insuperabile tra tesi difensive

  • art. 15-bis L. n. 67/2014

    Stabilisce la disciplina transitoria su assenza/contumacia per procedimenti in corso alla data di entrata in vigore; la Corte interpreta che, essendo il processo approdato alla fase processuale dopo l'entrata in vigore della legge, si applica la nuova disciplina che esclude l'obbligo di notificare l'estratto contumaciale

Massime di principio

  • Le eccezioni processuali formali (modifica calendario, rinvii, mancata notifica di verbali) richiedono prova specifica dell'irregolarità: la semplice variazione organizzativa non annulla atti se le parti sono state messe a conoscenza
  • La sostituzione d'ufficio del difensore (art. 97 c.p.p.) è lecita e produce effetti se il sostituto assume regolarmente la rappresentanza; l'incompatibilità del difensore per pluralità di imputati vale solo se sussiste un conflitto concreto e insuperabile tra le difese
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 67/2014 su assenza/contumacia va applicata in base alla fase processuale raggiunta; dopo l'entrata in vigore può non sussistere obbligo di notificare l'estratto contumaciale
  • Sul merito penale, dichiarazioni ammissioni dell'imputato e elementi che mostrano la simulazione di atti (es. finti furti, spostamento di beni) possono fondare la responsabilità anche quando l'imputato abbia avuto una carica formale di breve durata
  • La congruità formale del prezzo di cessione non esclude la bancarotta fraudolenta se l'operazione ha avuto effetto distrattivo sugli assetti della fallita e ha impedito la prosecuzione dell'attività produttiva
  • Per impugnare efficacemente la valutazione della prova in Cassazione occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e indicare errori logico-giuridici specifici, non contestazioni generiche

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