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Sentenza

Sentenza n. 903/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del 16.12.2025, n. 9029;

Giustizia amministrativa202600330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di esclusione dalla selezione per la concessione di contributi destinati all’avvio o all’ampliamento di attività commerciali, artigianali e agricole

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo a valere sul Fondo comuni marginali, destinato all’ampliamento dei locali aziendali e all’acquisto di attrezzature per il potenziamento della capacità produttiva della propria azienda vitivinicola. Dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, il Comune l’aveva esclusa per la mancata produzione di una dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione dell’attività ai fini IVA, ritenuta necessaria a dimostrare l’attivazione di un nuovo codice ATECO e, quindi, l’apertura di una nuova attività o l’ampliamento di quella esistente. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione del bando, per introduzione di un requisito non previsto; violazione del D.P.C.M. 30 settembre 2021; violazione dell’art. 2135 c.c. e della disciplina delle società agricole, sostenendo che il codice ATECO ha funzione descrittiva e non costitutiva dell’attività agricola; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per omessa valutazione della natura agricola dell’attività e della coerenza del progetto con il bando; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione, ritenendo manifestamente fondato il gravame. Il bando, nella Categoria di intervento A, prevedeva espressamente la possibilità di concedere contributi anche per l’ampliamento di attività economiche già esistenti. In applicazione del principio di autovincolo, di affidamento e di parità di trattamento, il Comune era tenuto a rispettare le regole stabilite nella lex specialis, da interpretare secondo il loro tenore letterale. Non poteva quindi introdurre, in sede applicativa, un requisito ulteriore consistente nella necessaria attivazione o variazione di un codice ATECO, non previsto dal bando come condizione di ammissibilità. La dichiarazione resa dalla ricorrente dopo il soccorso istruttorio, secondo cui si trattava di un semplice ampliamento di attività già esercitata e non era necessaria l’apertura o la variazione di un codice ATECO, era coerente con la fattispecie prevista dal bando. Il TAR ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo del Comune al D.P.C.M. 30 settembre 2021: tale atto, in quanto presupposto di indirizzo politico-amministrativo, poteva fornire indicazioni generali sui criteri e sulle finalità del finanziamento, ma non sostituiva la lex specialis né dettava direttamente le regole della procedura selettiva. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti e previo avviso alle parti.

  • D.P.C.M. 30 settembre 2021

    Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

    È stato considerato un atto di indirizzo generale, idoneo a indicare finalità e criteri di massima del finanziamento, ma non a sostituire o modificare le regole specifiche stabilite dal bando comunale.

  • art. 2135 c.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che la natura agricola dell’attività dipende dall’effettivo esercizio dell’attività tipica e non dall’apertura o variazione di un codice ATECO; il TAR ha deciso la controversia principalmente sulla violazione della lex specialis.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato nella motivazione quale conferma legislativa dei principi di affidamento e buona fede applicabili all’azione amministrativa nelle procedure selettive.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione stabilisce nella lex specialis i requisiti e le condizioni di accesso a una procedura selettiva per l’erogazione di contributi, è vincolata al rispetto di tali regole in applicazione dei principi di autovincolo, affidamento e parità di trattamento.
  • La lex specialis deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale e non può essere integrata dall’amministrazione, in sede di valutazione delle domande, mediante l’introduzione di requisiti di ammissibilità ulteriori e diversi da quelli espressamente previsti.
  • Se il bando ammette espressamente il finanziamento dell’ampliamento di un’attività economica già esistente, l’amministrazione non può escludere il richiedente per la mancata apertura o variazione di un codice ATECO, quando tale adempimento non sia previsto dal bando come requisito autonomo.
  • La violazione dell’autovincolo derivante dalla lex specialis, consistente nella disapplicazione delle regole previamente stabilite o nella loro sostituzione con criteri successivi, determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo della procedura.
  • Un atto generale di indirizzo politico-amministrativo, quale il D.P.C.M. che disciplina finalità e modalità generali di un fondo pubblico, non può essere utilizzato per introdurre nella singola procedura requisiti non recepiti nel relativo bando, adottato nell’esercizio dell’attività amministrativa di gestione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorio

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