Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile per la violazione di prescrizioni connesse al divieto di partecipare a manifestazioni sportive, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la qualificazione giuridica del fatto fosse erronea; che la prova della responsabilità fosse stata valutata in modo inadeguato, soprattutto rispetto alla deposizione testimoniale richiamata; che i giudici non avessero chiarito se egli avesse giustificato eventuali inosservanze; che fosse stato violato il principio di tipicità dell'illecito penale per avere l'accusa fatto riferimento alla squadra di calcio come 'del Crotone' e non 'F.C. Crotone'; che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; e che fosse viziato anche il trattamento sanzionatorio, con motivazione illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte ripetitive di argomenti già esaminati e disattesi in appello, nonché dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava illogicità o contraddizioni manifeste: la Corte territoriale aveva spiegato che l'imputato non si era presentato nelle tre date indicate nel capo di imputazione presso la questura per ottemperare alle prescrizioni impostegli, come confermato dagli agenti di polizia; aveva ritenuto autonomamente rilevante l'assenza di giustificati motivi; e aveva motivato in modo adeguato anche sul trattamento sanzionatorio, prossima al minimo edittale, con attenuanti generiche, equivalenza sulla recidiva e aumenti per continuazione. È stata quindi confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile
art. 610 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile
art. 126 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile
art. 133 c.p.
Richiamato solo implicitamente per il trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene congrua la pena irrogata e la motivazione sul punto
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente con riferimento agli aumenti per continuazione
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente con riferimento alla contestata recidiva e al giudizio di equivalenza
art. 192 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella critica difensiva sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce che il ricorso mirava a una rivalutazione delle fonti probatorie
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che si indichi un effettivo travisamento della prova specificamente rilevante.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in un mero dissenso rispetto all'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, se la sentenza impugnata offre una motivazione coerente, non manifestamente illogica e compatibile con il senso comune.
- Quando il fatto storico contestato risulta provato, l'eventuale giustificazione dell'inadempimento o dell'inosservanza deve essere allegata e dimostrata dalla difesa, non potendosi pretendere che l'accusa indaghi in via esplorativa sulle cause dell'omissione.
- La correttezza del trattamento sanzionatorio è censurabile solo ove manchi una motivazione congrua; è sufficiente, invece, una giustificazione che dia conto del minimo edittale, delle attenuanti, della recidiva e degli aumenti per continuazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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