Cassazione Civile, Ordinanza n. 16797/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina dalla domanda proposta dal condominio contro il proprio ex amministratore per la condanna al pagamento di euro 66.375,05, dedotta come responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con allegazioni di appropriazione di denaro dal conto corrente condominiale. Il Tribunale aveva accolto la domanda. L'amministratore aveva proposto appello, ma nel corso del giudizio di secondo grado il suo difensore, tramite note scritte depositate in forma telematica nell'ambito di un'udienza cartolare, dichiarava il decesso del cliente. La Corte d'appello dichiarava l'interruzione del processo e, poi, l'estinzione ritenendo tardiva la riassunzione proposta dagli eredi, perché il termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. decorreva già dalla dichiarazione del decesso contenuta nelle note scritte del 21 settembre 2020, non dalla successiva ordinanza/decreto con cui la Corte aveva formalmente dichiarato l'interruzione il 13 ottobre 2020. Le eredi ricorrevano per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 301, 305 e 307 c.p.c., sostenendo che il termine per riassumere dovesse decorrere dalla formale declaratoria di interruzione e che, comunque, la Corte d'appello avesse illegittimamente trattenuto la causa in decisione senza considerare la dichiarazione di morte resa dal difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non idoneo a superare il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di morte della parte costituita, la dichiarazione del difensore alla controparte determina la conoscenza legale dell'evento e fa decorrere da quel momento il termine di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione del processo. La declaratoria giudiziale di interruzione ha natura meramente ricognitiva e non incide sul dies a quo. La Corte ha inoltre affermato che l'estinzione per tardiva riassunzione può essere rilevata d'ufficio ex art. 307, comma 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
La dichiarazione del difensore della morte della parte costituita determina l'effetto interruttivo automatico del processo e fa cessare l'ultrattività del mandato alla lite.
art. 305 c.p.c.
Il termine di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla dichiarazione dell'evento interruttivo resa dal procuratore e conosciuta legalmente dalle altre parti, non dalla successiva dichiarazione giudiziale di interruzione.
art. 307 c.p.c.
L'estinzione del processo per tardiva prosecuzione o riassunzione può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 170 c.p.c.
La dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita all'altra parte tramite il difensore, secondo le modalità proprie delle comunicazioni tra difensori.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la definibilità del ricorso nelle forme semplificate.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la proposta del relatore di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la morte della parte costituita è dichiarata dal suo difensore alla controparte, l'evento produce immediatamente l'interruzione del processo e fa decorrere da quel momento il termine per la prosecuzione o riassunzione.
- La successiva ordinanza o sentenza che dichiara l'interruzione ha natura meramente ricognitiva e non sposta il dies a quo del termine di riassunzione.
- La dichiarazione dell'evento interruttivo effettuata dal difensore nelle forme di comunicazione processuale previste è idonea a determinare la conoscenza legale dell'evento anche nel contesto dell'udienza cartolare.
- Dichiarata la morte della parte costituita dal procuratore, il mandato alle liti perde ultrattività e non possono essere compiuti ulteriori atti processuali prima della dichiarazione di interruzione.
- L'estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, quando ne ricorrano i presupposti.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
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