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Ordinanza

Ordinanza n. 2907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della studentessa alla sede di Messina anziché alla sede di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma, nell’ambito della controversia relativa al meccanismo del cosiddetto semestre filtro e alla successiva assegnazione delle sedi universitarie per il corso di Medicina. La censura riguarda, in particolare, il mancato ripescaggio nel secondo turno dei posti lasciati liberi dagli studenti che avevano rinunciato all’immatricolazione. Secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, in assenza dell’operatività di tale meccanismo, il punteggio conseguito dall’appellante le avrebbe consentito di ottenere, secondo l’ordine della graduatoria e con priorità rispetto alle altre preferenze, l’assegnazione alla Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo, indicata quale sede originaria di elezione, anziché all’Università di Messina, indicata come terza preferenza e sede di attuale destinazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Richiamando precedenti ordinanze relative a vicende analoghe, ha ritenuto che il meccanismo del semestre filtro, nella parte in cui non consente di riassegnare secondo l’ordine della graduatoria i posti rimasti liberi per rinuncia degli studenti, appaia prima facie non rispettoso del principio meritocratico. Ha ravvisato il fumus boni iuris anche perché, in base al punteggio ottenuto e alle preferenze espresse, l’appellante avrebbe avuto priorità per la sede di Palermo. Quanto al periculum e al bilanciamento degli interessi, ha ritenuto che la sospensione dell’ordinanza impugnata non arrecasse pregiudizio alle prerogative organizzative dell’Università. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e ordinato alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente in sovrannumero. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità della questione. È stata inoltre disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata esaminata la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per disporre la trasmissione dell’ordinanza al TAR ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In una procedura di assegnazione delle sedi universitarie fondata su graduatoria e preferenze espresse, un meccanismo che non consenta di riassegnare, secondo l’ordine meritocratico della graduatoria, i posti rimasti vacanti per rinuncia degli aventi diritto può presentare profili di illegittimità cautelarmente rilevanti.
  • Sussiste il fumus boni iuris quando, eliminando o non applicando il meccanismo contestato di mancato ripescaggio, il punteggio e le preferenze dell’interessato gli avrebbero attribuito priorità per una sede universitaria indicata come preferita rispetto a quella assegnata.
  • In sede cautelare, l’ordine all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione della sede può essere disposto anche prevedendo l’eventuale collocazione dell’interessato in sovrannumero, quando tale misura sia necessaria a rendere effettiva la tutela e non pregiudichi concretamente le prerogative organizzative del servizio didattico.
  • La novità e la peculiarità della questione possono giustificare la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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