Cassazione Penale, Sentenza n. 25281/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di due frese da asfalto sostenendo: (1) violazione di legge e difetto di motivazione circa la responsabilità per ricettazione, perché la sentenza avrebbe ignorato gli elementi di inattendibilità del teste Delkane (unico teste che riferì di aver ricevuto i macchinari dall'imputato) e non avrebbe risposto agli otto quesiti sollevati in appello; (2) violazione di legge circa il riconoscimento della recidiva, perché i precedenti richiamati dalla corte di appello sarebbero relativi a reati contravvenzionali o a reati estinti per affidamento in prova o patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il gravame fosse, di fatto, una richiesta di rivalutazione del merito: la Corte d'appello aveva motivato compiutamente l'attendibilità della dichiarazione del teste Delkane (pagine 5-8 della motivazione) e non erano emerse incongruità, contraddizioni o carenze tali da configurare un travisamento della prova o la manifesta illogicità della motivazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva: il certificato del casellario mostrava numerose iscrizioni (oltre 20) e, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, l'indulto non ha efficacia ablativa sugli effetti accessori della condanna quali la recidiva; inoltre, per i patteggiamenti richiamati non si era formato l'effetto estintivo a causa di successive consumazioni di reati nel quinquennio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; serve a inquadrare le censure esposte in cassazione
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio della condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte precisa che l'introduzione di tale formula non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) e comma terzo cod.proc.pen.
Art. 606(1)(e) usato per definire i limiti del controllo sulla motivazione (manifesta illogicità). Il comma terzo applicato per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la misura da versare alla Cassa delle ammende
art. 445 cod. proc. pen.
art. 445, comma secondo cod.proc.pen.
Richiamato in ordine agli effetti estintivi del patteggiamento e alla disciplina relativa alla ripetuta consumazione di nuovi reati nel quinquennio
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata per l'introduzione nella disciplina dell'art. 533 del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva che ciò non amplia il sindacato di legittimità sulla valutazione del merito probatorio
Massime di principio
- In Cassazione la valutazione della credibilità dei testimoni è, di norma, sindacabile solo nei limiti del travisamento della prova: è necessario dimostrare che un errore probatorio disarticoli completamente il ragionamento della sentenza e renda la motivazione illogica
- La mera esistenza di una ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa non integra automaticamente un vizio di motivazione; occorre che l'alternativa sia inconfutabile e direttamente desumibile dagli atti processuali, non una semplice ipotesi plausibile
- Il principio per cui si condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio non modifica la portata del controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito
- L'indulto, pur estinguendo la pena o facendone cessare l'esecuzione, non cancella gli effetti accessori della condanna quali la recidiva, che possono quindi essere rilevati anche se la pena è stata condonata
- Il patteggiamento non produce effetto estintivo se, ai sensi della disciplina sullo spazio temporale (quinquennio), sono intervenute successive condotte che impediscono l'estinzione; pertanto la rilevanza dei precedenti va valutata caso per caso
- L'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati comporta anche la condanna alle spese e, se valutati profili di colpa nel ricorso, al versamento alla Cassa delle ammende
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