Sentenza n. 764/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento per l'annullamento del provvedimento n. 2 del 30 marzo 2016 di divieto prosecuzione attività commerciale di cui alla SCIA prot.n.1696 del 17 marzo 2015 per l'apertura di nuovo esercizio del settore alimentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività commerciale oggetto di SCIA, motivato dalla mancanza del certificato di agibilità dei locali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale deducendo, in sintesi, vizi procedimentali concernenti il rispetto dei termini per l'intervento inibitorio sull'attività oggetto di SCIA, la natura meramente formale della contestazione relativa al certificato di agibilità, la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di agibilità e la sufficienza della documentazione prodotta nel procedimento per legittimare l'esercizio dell'attività. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto non sufficientemente dimostrata né l'agibilità dei locali, non essendo sufficiente il certificato di abitabilità del 1978, né la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di certificato di agibilità presentata dalla proprietaria dei locali; il rigetto cautelare era stato confermato dal Consiglio di Stato. Nel merito, il giudizio non è stato esaminato per ragioni processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato perento il ricorso ai sensi dell'art. 82 c.p.a. La ricorrente, a seguito dell'avviso di perenzione, aveva depositato un'istanza di fissazione d'udienza, ma l'atto era stato redatto su supporto analogico e depositato in copia fotostatica nel fascicolo informatico senza una valida sottoscrizione del legale rappresentante. La copia non risultava asseverata secondo l'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, nonostante la segreteria avesse invitato la società alla regolarizzazione. Pertanto l'istanza non era idonea a evitare la perenzione quinquennale. Il giudizio è stato conseguentemente dichiarato estinto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera b), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiare definizione in rito.
Norme richiamate
art. 82 c.p.a.
Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore; un atto privo di valida sottoscrizione della parte non impedisce la perenzione del ricorso.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
La copia informatica per immagine di un documento analogico deve recare l'attestazione di conformità prevista dalla norma per avere la stessa efficacia dell'originale; la copia fotostatica non asseverata dell'istanza non è idonea a evitare la perenzione.
art. 35, comma 2, lettera b), c.p.a.
La mancata valida presentazione dell'istanza necessaria a evitare la perenzione comporta l'estinzione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudizio è stato definito dopo l'avviso alle parti della possibile perenzione.
Massime di principio
- Per evitare la perenzione quinquennale del ricorso, l'istanza di fissazione d'udienza deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 82 c.p.a. e deve recare una valida sottoscrizione sia della parte che ha conferito la procura sia del difensore.
- Quando l'istanza di fissazione d'udienza è depositata come copia informatica per immagine di un documento originariamente analogico, la copia deve essere munita dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale; in mancanza, l'atto non è idoneo a impedire la perenzione.
- La mancata regolarizzazione dell'istanza di fissazione d'udienza priva dei requisiti formali richiesti conduce alla dichiarazione di perenzione e all'estinzione del giudizio, senza esame dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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