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Sentenza

Sentenza n. 2452/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento I) del provvedimento di non ammissione della domanda di partecipazione al bando “Sport e periferie 2020” presentata dall'ente, oggi ricorrente, in data 29.10.2020, inviata, telematicamente allo sportello telematico www.sport.governo.it, raggiungibile nella pagina dedicata, alle 17:14:30, del 29.10.2020, per una somma da erogarsi di € 900.000,00 e/o della pedissequa graduatoria di non ammissione relativa alla Fase della istruttoria; II) del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Bando Sport e Periferie, 2020, " raggiungibile della sezione https://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/ del sito web del Dipartimento per lo Sport, destinato agli enti locali, per erogare fondi volti per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese, e nelle periferie urbane; III) dei provvedimenti e delle pedisseque graduatorie di ammissione delle domande di rimborso delle imprese relative alle successive fasi istruttorie per l''accesso al beneficio del finanziamento pubblicato sul sito del Governo e del predetto bando; IV) nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti o consequenziali, agli stessi comunque connessi, e del silenzio serbato in occasione dell'accesso agli atti non riscontrato da parte del Dipartimento di riferimento.

Giustizia amministrativa202111330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione al finanziamento e graduatoria finale del bando "Sport e periferie 2020", nella parte relativa al progetto comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha contestato l'esclusione dal finanziamento, deducendo violazione dei criteri e delle disposizioni del bando, erronea e omessa valutazione del progetto, violazione dell'art. 12 l. 241/1990, dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per violazione dei canoni di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, il ricorrente ha lamentato un difetto di motivazione nella valutazione del progetto, la mancata attribuzione dei punteggi spettanti e la necessità di soccorso istruttorio. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ammissione al finanziamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di motivazione, affermando che, nelle pubbliche selezioni, il sindacato giurisdizionale sui punteggi è limitato all'attendibilità della valutazione e non consente al giudice di sostituire il proprio giudizio tecnico-discrezionale a quello della commissione. Quando il bando stabilisce criteri puntuali e articolati, l'attribuzione di un punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente, poiché il numero sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale. Nel caso concreto, i criteri del bando riguardavano l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, la sostenibilità ambientale, la contribuzione del proponente, il livello di progettazione e il grado di definizione del piano di gestione dell'impianto; tali criteri rendevano comprensibile l'iter valutativo seguito dalla commissione. Il Comune non ha indicato errori sostanziali o macroscopici nella valutazione, risolvendo le proprie doglianze in contestazioni generali e in un tentativo di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico. Il richiamo al soccorso istruttorio è stato ritenuto generico, non essendo state indicate le concrete carenze documentali che lo avrebbero imposto. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata considerazione della promozione del territorio e dello sport, poiché la limitatezza delle risorse disponibili imponeva una selezione comparativa tra progetti aventi la medesima finalità. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di un'illegittimità dell'azione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni e contributi, ma il giudice non ravvisa una sua violazione.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all'annullamento, non essendo stati dimostrati errori valutativi sostanziali o macroscopici.

Massime di principio

  • Nelle pubbliche selezioni, il sindacato del giudice amministrativo sui punteggi attribuiti dalla commissione è limitato alla verifica dell'attendibilità della valutazione e non consente la sostituzione del giudizio giurisdizionale a quello tecnico-discrezionale dell'amministrazione.
  • Quando il bando stabilisce preventivamente criteri di valutazione puntuali e articolati, l'attribuzione di un punteggio numerico può essere sufficiente a motivare il giudizio tecnico-discrezionale, senza necessità di ulteriori spiegazioni discorsive.
  • Le censure contro la valutazione di una commissione non possono limitarsi a contestazioni generiche o alla prospettazione di una diversa valutazione soggettiva, ma devono indicare specifici errori sostanziali e macroscopici idonei a dimostrare l'inaffidabilità del giudizio.
  • Il soccorso istruttorio non può essere invocato in modo generico: chi lo deduce deve indicare le concrete carenze documentali o dichiarative che avrebbero dovuto essere regolarizzate.
  • Quando le risorse pubbliche disponibili sono limitate e più progetti perseguono la medesima finalità di interesse pubblico, l'amministrazione può procedere a una selezione comparativa secondo i criteri stabiliti dal bando.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDanno da provvedimento illegittimo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorioRisarcimento del danno da attività amministrativa

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