Cassazione Penale, Sentenza n. 15277/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 110 e 595 c.p.) per dichiarazioni rese in Roma il 15/06/2016 e il 08/07/2016, con cui avrebbero offeso la reputazione della società FRALE. MA s.r.l. I motivi di ricorso denunciavano errata applicazione delle norme procedurali e delittuose, travisamento e omessa considerazione di prove favorevoli (in particolare le deposizioni dei testi Balducci e Pesole che avrebbero dimostrato l'assenza dei ricorrenti nella data dell'8 luglio), nonché censuravano la valutazione della testi Capogrossi e Bruno (sostenendo che la conferma della data sarebbe dipesa da domande suggestive e che la credibilità era stata valutata in modo apparente). Chiedevano la riforma o annullamento della sentenza e, implicitamente, la derubricazione o l'esclusione di uno degli episodi contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi presentati importassero una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove (vizio di merito) e che non ricorressero i presupposti per configurare un travisamento della prova deducibile in cassazione: non era proposta una palese e non controvertibile difformità tra l'atto processuale indicato e la motivazione, né era stata specificata in modo idoneo la prova ritenuta decisiva e travisata. La Corte ha inoltre osservato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di riesame del merito e della rivalutazione della credibilità dei testimoni). Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 110 c.p.; art. 595 co. 1 c.p.
Norme penali che disciplinano il reato di diffamazione; costituivano il capo d'imputazione per cui i ricorrenti sono stati condannati.
art. 594 c.p.
Richiamato come possibile derubricazione menzionata dalla difesa; la Corte osserva che la valutazione sulla derubricazione è di merito e non sindacabile in cassazione.
art. 125, 192, 546 c.p.p.
Articoli procedurali richiamati nella doglianza in tema di motivazione e travisamento; la Corte ha ritenuto che le doglianze invece implicassero una rivalutazione di merito non ammessa.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Stabilisce i limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione e disciplina il travisamento della prova: la censura è ammissibile solo se l'atto processuale è specificamente indicato e sussiste una palese e non controvertibile difformità tra atto e decisione.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare ammende; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
art. 603 c.p.p.
Norma relativa alla rinnovazione istruttoria richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto non dimostrata la decisività della testimonianza che si chiedeva di rinnovare.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 12/2000; Sez. 4 n. 14732/2011 e altre)
Richiamati principi consolidati: il sindacato della Cassazione è limitato alla coerenza logica del provvedimento e non consente rivalutazione del merito; il travisamento della prova è sindacabile solo nei ristretti casi in cui si dimostri una difformità palese e incontestabile tra atto e motivazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è il luogo per una nuova valutazione della credibilità dei testimoni: i motivi che chiedono la rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
- La censura per "travisamento della prova" è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente l'atto processuale e dimostra una palese, non controvertibile difformità tra quanto emergente dall'atto e la motivazione del giudice (errore revocatorio), cioè casi di prova inesistente o interpretata in modo oggettivamente opposto.
- Avverso sentenze per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: questioni di valutazione del fatto o della prova sono in genere precluse.
- In presenza di "doppia conforme" (valutazioni identiche in primo e secondo grado) il percorso per ottenere il sindacato di cassazione sul travisamento è più angusto: va dimostrata la pretermissione o il manifesto errore su circostanze decisive.
- Se si intende proporre in cassazione una censura fondata su travisamento della prova, occorre fin dall'appello specificare e documentare gli atti da cui emergerebbe l'errore e dimostrare la loro decisività; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e il ricorrente potrà essere condannato anche a sanzioni pecuniarie.
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