Cassazione Penale, Sentenza n. 13084/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un manufatto metallico disposto dal Gip, per il fumus dei reati richiamati (art. 137 D.lgs. 152/06 e art. 181 D.lgs. 42/04) e per il pericolo di protrazione del reato e di aggravamento delle conseguenze derivanti da sversamenti abusivi di reflui. In Cassazione il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le foto prodotte (non allegate al ricorso in Cassazione) dimostrerebbero che residui oleosi sono circoscritti sotto il tubo di scarico comunale e che l'uso della vasca sarebbe limitato al lavaggio di mani e attrezzi agricoli; (2) violazione di legge perché il lavaggio riguarderebbe mezzi agricoli e lo sversamento di sole acque non industriali in corrispondenza di uno scarico per acque reflue, inoltre il ricorrente afferma di aver richiesto un'autorizzazione con relativo pagamento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) il ricorso in materia di sequestro preventivo è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge e, al massimo, per carenza assoluta della motivazione; qui non ricorrono tali vizi; 2) il primo motivo è aspecifico e non autosufficiente perché le foto richiamate non sono allegate al ricorso; 3) entrambe le doglianze sono meramente rivalutative del fatto e non dimostrano errori di diritto rimediabili in sede di legittimità; 4) l'eventuale autorizzazione lamentata non è stata prodotta nei precedenti gradi e non poteva essere introdotta in Cassazione come nuova prova. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 137
Usata per indicare il fumus del reato connesso agli scarichi abusivi di reflui: la Corte accetta che il sequestro fosse motivato da elementi utili a inferire il rischio di sversamenti illeciti anche derivanti dal lavaggio di mezzi agricoli
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), art. 181
Richiamato nel provvedimento di sequestro come titolo di reato fra quelli ravvisati; la Corte non entra nel merito della qualificazione materiale ma conferma il limite di ammissibilità dei motivi in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per assegnare al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016
Citazioni giurisprudenziali usate per chiarire i limiti dell'impugnazione in Cassazione contro ordinanze di sequestro (ammissibilità solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto mancante) e per richiamare il divieto di introdurre in Cassazione perizie o documenti non prodotti nei precedenti gradi se si tratta di nuova prova
Sentenza Corte costituzionale
Sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento al potere del giudice di quantificare in via equitativa il contributo alla Cassa delle Ammende quando non risulta colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è limitato a censure di diritto: non è ammessa una semplice rivalutazione del merito o dei fatti.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: ogni documento o elemento probatorio richiamato deve essere allegato al ricorso; fotografie o perizie non allegate determinano l'inammissibilità del motivo che vi si fonda.
- Le censure aspecifiche o meramente assertive, prive di un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, sono inammissibili.
- Documenti o perizie non prodotti nei precedenti gradi non possono essere introdotti in Cassazione se costituiscono nuova prova che richiederebbe valutazione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a sostenere oneri; il giudice può altresì disporre un versamento alla Cassa delle Ammende valutato in via equitativa se non sussiste prova di dolo o colpa grave.
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