Corte di giustizia, Ordinanza C-14/21
Ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2021. — Sea Watch E.V. contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento accelerato – Mancanza di effetto utile – Articolazione con un procedimento sommario nazionale. — Cause riunite C-14/21 e C-15/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta del TAR Sicilia di trattare con procedimento accelerato i rinvii pregiudiziali promossi da Sea Watch contro i provvedimenti di fermo di due navi. Ha ritenuto che gli elementi dedotti non integrassero una situazione di urgenza straordinaria e che, in ogni caso, il procedimento accelerato non avrebbe potuto portare a una decisione in tempo utile prima dell’estate 2021. La Corte ha ricordato che spetta al giudice nazionale valutare eventuali misure provvisorie per assicurare l’effetto utile del rinvio pregiudiziale.
Rinvio pregiudiziale in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e fermo di navi NGO: irricevibilità della richiesta di procedimento accelerato per mancanza di effetto utile.
La questione giuridica
Se le cause pregiudiziali, vertenti sull’interpretazione della direttiva 2009/16/CE e della Convenzione SOLAS, dovessero essere trattate con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura, tenuto conto dell’urgenza allegata, del rischio di danno grave e irreparabile e della necessità di decidere rapidamente sulle misure di fermo delle navi.
Principio di diritto
Il procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura può essere disposto solo in presenza di una situazione di urgenza straordinaria, dimostrata da circostanze eccezionali proprie della causa; non bastano né l’importanza della controversia, né il numero di soggetti potenzialmente coinvolti, né l’urgenza nazionale della lite. Quando, per i tempi necessari al contraddittorio e alla traduzione, il procedimento accelerato non può comunque consentire una decisione utile prima della scadenza rilevante indicata dal giudice del rinvio, esso è privo di effetto utile e va respinto. Resta in capo al giudice nazionale il potere di adottare, se del caso, misure provvisorie idonee a garantire l’effetto utile della futura decisione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2009/16/CE
- Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)
Rinvio pregiudiziale e richiesta di procedimento accelerato nelle cause Sea Watch
L’ordinanza del Presidente della Corte riguarda le cause riunite C-14/21 e C-15/21, promosse dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nell’ambito di controversie relative a due provvedimenti di fermo adottati da autorità italiane nei confronti delle navi Sea Watch 4 e Sea Watch 3. Il giudice del rinvio aveva chiesto che i rinvii fossero trattati con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura.
Controversia principale e contesto fattuale
Sea Watch eV, organizzazione umanitaria senza scopo di lucro con sede a Berlino, svolge attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo con navi iscritte nel registro tedesco e battenti bandiera tedesca. Nell’estate 2020 le due navi interessate hanno soccorso centinaia di persone e, dopo lo sbarco e il trasbordo nei porti di Palermo e Porto Empedocle, sono state sottoposte a fermo da parte delle rispettive capitanerie per irregolarità tecniche e operative ritenute gravi.
Questioni sottoposte dal giudice del rinvio
Il TAR Sicilia ha sospeso i procedimenti principali e ha sottoposto alla Corte cinque questioni pregiudiziali, vertenti sull’interpretazione della direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). Nelle domande di accelerazione il giudice ha valorizzato la delicatezza del settore, la diffusione di misure di fermo su più navi NGO e la necessità di una decisione entro l’inizio dell’estate 2021.
Ragionamento della Corte sul procedimento accelerato
La Corte ricorda che il procedimento accelerato è uno strumento eccezionale, riservato a situazioni di urgenza straordinaria fondate su circostanze particolari della causa. Non bastano, di per sé, l’incertezza giuridica delle parti, il numero elevato di soggetti potenzialmente interessati o l’importanza della controversia. Inoltre, il procedimento accelerato non coincide né con i procedimenti sommari previsti per i ricorsi diretti, né con gli eventuali rimedi cautelari nazionali.
Mancanza di effetto utile della richiesta
Nel caso di specie, la Corte osserva che i tempi necessari per il contraddittorio scritto, la traduzione e la pubblicazione della decisione non consentirebbero comunque di decidere entro il termine indicato dal giudice del rinvio. Per questo motivo la richiesta di procedimento accelerato è stata ritenuta priva di effetto utile. La Corte ha precisato che, in una controversia urgente, è innanzitutto il giudice nazionale a dover adottare, se possibile, i provvedimenti provvisori necessari a garantire la piena efficacia della futura decisione.
Decisione
Le domande del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia dirette a ottenere il trattamento accelerato delle cause riunite C-14/21 e C-15/21 sono state respinte. La Corte ha tuttavia disposto che le cause fossero trattate con priorità ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
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