Cassazione Civile, Ordinanza n. 25908/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società e socio)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma pretesa a titolo di saldo del corrispettivo pattuito in operazioni negoziali collegate alla cessione di quote sociali e all’acquisto di immobili. Gli opponenti hanno sostenuto di avere integralmente pagato il dovuto, anche per effetto di una successiva scrittura privata del 14 aprile 2016 con cui il credito sarebbe stato compensato con altra operazione di acquisto di quote societarie. Il creditore ha contestato la validità di tale scrittura, deducendo che fosse stata sottoscritta in stato di incapacità naturale transitoria indotta da farmaco e che comunque il contenuto fosse iniquo. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo; la corte d’appello ha respinto l’impugnazione del creditore ritenendo, da un lato, non valido il disconoscimento della scrittura privata e, dall’altro, che la contestazione del suo contenuto integrasse una censura di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, necessitante querela di falso, mai proposta. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 115, 112, 113, 116, 183, 214, 216 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la corte territoriale avesse ignorato un documento autografo del 7 novembre 2019 contenente disconoscimento tempestivo e inequivoco della scrittura del 14 aprile 2016; il secondo deduceva violazione degli artt. 2313 c.c. e ss., censurando l’affermazione della corte d’appello sulla responsabilità del socio accomandatario e sulla rilevanza soggettiva degli impegni assunti nelle scritture richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d’appello aveva logicamente escluso la validità del disconoscimento della sottoscrizione e, in via autonoma, aveva comunque affermato che l’appellante non aveva interesse a coltivare la questione di legittimazione della società, essendo stato accertato l’integrale pagamento del debito. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una diversa lettura del materiale istruttorio e del significato del documento prodotto, non consentita in cassazione, e perché l’eventuale vizio di travisamento della prova non era deducibile nel caso di doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di interesse, essendo stata omessa l’impugnazione di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità di documenti nuovi depositati in cassazione oltre i limiti dell’art. 372 c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma in favore dei controricorrenti, di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione del principio dispositivo non può essere invocata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; il vizio sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti consentiti.
art. 112 c.p.c.
La censura deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
art. 113 c.p.c.
Richiamato unitamente alle altre norme processuali, senza una specifica autonoma statuizione sul punto.
art. 116 c.p.c.
La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove è attività valutativa di merito non sindacabile come violazione di legge.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma applicazione nella decisione.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata non richiede forma vincolata, ma deve essere specifico e determinato; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se motivata congruamente.
art. 216 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, in tema di contestazione della scrittura privata e necessità di verificazione o querela di falso secondo la prospettazione del ricorrente.
art. 2697 c.c.
La violazione della regola sull’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere ad una parte diversa da quella gravata; non quando contesti l’apprezzamento dell’esito probatorio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo quando manchino gli elementi idonei a rendere percepibile l’iter logico della decisione; non quando la motivazione sia solo ritenuta insufficiente o non condivisibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato come parametro dei vizi processuali e di motivazione denunciati nei motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il travisamento della prova e l’erronea valutazione del materiale probatorio sono sindacabili, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale, qui peraltro precluso dalla doppia conforme.
art. 336, comma 1, c.p.c.
L’effetto espansivo interno non opera se la ratio autonoma e decisiva della sentenza non è stata efficacemente censurata.
art. 372 c.p.c.
In cassazione è inammissibile il deposito di documenti estranei ai limiti di tale norma.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione accelerata del consigliere delegato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fase decisoria e per l’esame delle memorie depositate.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente la condanna per responsabilità aggravata, in quanto indice di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2313 c.c. e ss.
Richiamati nel secondo motivo sulla responsabilità del socio accomandatario nella società in accomandita semplice, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse per mancata impugnazione di una ratio autonoma.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non essendo soggetto a formule sacramentali, deve risultare specifico, determinato e idoneo a far emergere in modo chiaro la contestazione della sottoscrizione; la sua valutazione resta di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del sindacato consentito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove: sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite illegittimamente.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando sia alterata la regola di riparto dell’onere probatorio; non quando si contesti l’apprezzamento, corretto o scorretto, dell’esito della prova.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di individuare la ratio decidendi e l’iter logico seguito; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
- Quando la sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a fondare il dispositivo, la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibili le censure relative alle altre per difetto di interesse.
- In sede di legittimità non possono essere prodotti documenti nuovi fuori dai limiti dell’art. 372 c.p.c., pena l’inammissibilità del deposito.
- La deduzione di un travisamento della prova è distinta dal vizio di motivazione ed è comunque soggetta ai limiti di ammissibilità previsti per il giudizio di cassazione, specialmente in presenza di doppia conforme.
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