Sentenza del 19/01/2018 n. 222 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - imposta di donazione - liberalità atipica tra coniugi - donazione indiretta - accertamento - aliquota 7% - si applica - franchigia - va riconosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha rigettato la ricostruzione dei contribuenti come finanziamento infruttifero e ha ritenuto applicabile alla liberalità atipica tra coniugi l'imposta di registro con aliquota del 7%. Ha inoltre riconosciuto la franchigia di 1.000.000 di euro prevista per i trasferimenti tra coniugi, con conseguente esclusione dall'imposta della parte di valore ricompresa nella franchigia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di una somma trasferita tra coniugi. I contribuenti sostenevano che il trasferimento fosse un finanziamento infruttifero destinato a una società della quale entrambi erano soci. La Commissione ha ritenuto tale ricostruzione non attendibile perché priva di adeguato supporto documentale con data certa e ha qualificato l'operazione come liberalità atipica, ossia una donazione indiretta non formalizzata con atto pubblico.
Norme richiamate
Imposta di registro sulle liberalità atipiche
La liberalità atipica tra coniugi, quando non risulti giustificata da un diverso rapporto giuridico adeguatamente provato, è stata assoggettata all'imposta con aliquota del 7%.
Franchigia per i trasferimenti tra coniugi
La franchigia deve essere riconosciuta anche in caso di liberalità atipica o donazione indiretta tra coniugi; l'imposta si applica soltanto sull'eventuale valore eccedente tale soglia.
Massime di principio
- Quando una somma viene trasferita tra coniugi, la qualificazione come finanziamento, restituzione o altra operazione onerosa deve essere sostenuta da documenti idonei e dotati di data certa; il solo bonifico non è normalmente sufficiente.
- In assenza di una giustificazione economica attendibile e provata, l'Amministrazione può qualificare il trasferimento come liberalità atipica o donazione indiretta.
- La natura di liberalità non richiede necessariamente un atto pubblico di donazione se il trasferimento è realizzato mediante un'operazione diversa, come un bonifico; tuttavia, la sua qualificazione fiscale può comportare l'applicazione dell'imposta prevista per le liberalità.
- Nei trasferimenti tra coniugi, la franchigia di 1.000.000 di euro va considerata anche per le liberalità atipiche: l'imposizione riguarda soltanto l'eventuale eccedenza, secondo la disciplina applicata nel caso concreto.
- La partecipazione comune a una società non dimostra automaticamente che il trasferimento sia un finanziamento alla società; occorre documentare chiaramente causale, destinatario effettivo, obbligo di restituzione e condizioni dell'operazione.
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