Cassazione Penale, Ordinanza n. 25724/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per tentato furto in abitazione pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati come desistenza volontaria e non come tentativo punibile. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente una riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, volta a sollecitare una lettura alternativa delle prove senza indicare specifici travisamenti, e ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti può essere motivato valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e gli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato implicitamente per la qualificazione dei fatti in termini di tentativo, contrapposto alla dedotta desistenza volontaria.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi favorevoli o gli elementi ritenuti decisivi.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La deduzione di desistenza volontaria non può essere accolta quando la motivazione di merito evidenzi che l'azione criminosa è stata comunque portata a termine nella sua fase esecutiva e l'assenza di sottrazione del bene dipenda non da un ripensamento dell'agente, ma dalla mancanza di oggetti di interesse.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa del compendio probatorio se non si indicano specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivamente valutabili o comunque espliciti le ragioni per cui gli elementi rilevanti rendono superflua una più ampia analisi di altri profili.
- La riproposizione in cassazione di censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con la motivazione di merito, può determinare l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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