Sentenza del 06/02/2018 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Perdite sistemiche non giustificate Accertamento analitco induttivo -Legittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso alla rettifica prevista dall'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 è stato ritenuto legittimo in presenza di perdite sistematiche non giustificate. L'Amministrazione finanziaria può quindi procedere all'accertamento analitico-induttivo quando la condotta dell'impresa appare antieconomica, salvo che il contribuente fornisca una prova completa e documentata delle ragioni delle perdite dichiarate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato sull'esistenza di perdite fiscali sistematiche e non adeguatamente giustificate. La reiterata esposizione di perdite è stata considerata indice di una gestione antieconomica e di una situazione commerciale anomala, idonea a mettere in dubbio la veridicità dei dati dichiarati. Il contribuente avrebbe potuto superare la presunzione dimostrando concretamente l'effettiva sussistenza e la ragione economica delle perdite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1
La norma consente la rettifica analitico-induttiva del reddito quando gli elementi indicati nella dichiarazione risultano incompleti, inesatti o inattendibili. Le perdite sistematiche e una gestione antieconomica possono costituire elementi sufficienti per giustificare l'accertamento.
Massime di principio
- La reiterata dichiarazione di perdite da parte di un'impresa commerciale costituisce un indice di anomalia economica che può legittimare l'accertamento analitico-induttivo.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare, in via autonoma, l'esistenza di ricavi occultati quando la gestione appare sistematicamente antieconomica; è sufficiente che emerga un quadro indiziario serio e coerente.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando con documentazione concreta le cause delle perdite, come crisi di settore, investimenti, eventi straordinari, scelte commerciali temporanee o altri fattori economicamente plausibili.
- La mera regolarità formale della contabilità non è sempre sufficiente a impedire la rettifica, se i risultati economici dichiarati risultano incoerenti rispetto alla normale logica imprenditoriale.
- La valutazione deve comunque riguardare la situazione concreta dell'impresa: le perdite sistematiche rappresentano un importante elemento indiziario, ma la loro rilevanza può essere superata da una spiegazione specifica, documentata e attendibile.
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