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Ordinanza

Ordinanza n. 1110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro gli atti comunali concernenti la demolizione totale o parziale di opere edilizie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio relativo a opere edilizie suscettibili di demolizione. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi d’appello né gli atti comunali precisamente impugnati. Il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di esaminare sollecitamente nel merito la controversia, procedendo a una più puntuale individuazione delle opere e all’accertamento del regime giuridico applicabile; nelle more, ha evidenziato la possibilità per l’appellante di valutare la proposizione di nuove domande o azioni dirette all’eventuale sanatoria delle opere.

La decisione

L’appello cautelare è stato accolto ai limitati fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza una decisione definitiva sulla legittimità degli atti edilizi o sulla sussistenza dei presupposti per la demolizione. In riforma dell’ordinanza cautelare del TAR, il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. La decisione è motivata dalla necessità di un approfondimento puntuale delle opere e del relativo regime giuridico prima di procedere, eventualmente, alla demolizione totale o parziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando la controversia necessita di una definizione ravvicinata nel merito; l’accoglimento dell’appello è stato limitato a tale effetto.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la controversia richiede un puntuale accertamento delle opere edilizie e del regime giuridico applicabile, il giudice può accogliere l’appello ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando al giudice di primo grado la sollecita fissazione dell’udienza di merito senza definire anticipatamente la fondatezza delle pretese sostanziali.
  • Prima di procedere alla demolizione totale o parziale di opere edilizie, l’amministrazione e il giudice devono individuare con precisione le opere interessate e accertare il regime giuridico loro applicabile.
  • La pendenza del giudizio e la necessità di un esame ravvicinato del merito possono lasciare alla parte interessata la possibilità di valutare nuove domande o azioni dirette alla sanatoria delle opere contestate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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