Sentenza n. 308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 15096/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’archiviazione dell’istanza di riattivazione di due impianti radiofonici FM e ordinato al Ministero di riesercitare il potere
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l. 223/1990 e dell’art. 2909 c.c. La controversia riguardava la richiesta dell’associazione di riattivare due impianti radiofonici lombardi, già oggetto di provvedimenti di disattivazione, nonché l’archiviazione dell’istanza disposta dall’Ispettorato territoriale e confermata dalla Direzione ministeriale. Il TAR aveva ritenuto che precedenti provvedimenti di revoca delle disattivazioni fossero ancora efficaci e imponessero una nuova valutazione ministeriale, salva la verifica della compatibilità con il quadro radioelettrico. Il Ministero ha sostenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2166/2003 aveva definitivamente accertato la perentorietà del termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione radiofonica e la conseguente carenza di legittimazione del dante causa dell’associazione. L’associazione ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto subordinatamente le censure non esaminate dal TAR. Le società radiofoniche hanno aderito all’appello ministeriale; la società proprietaria della rete ha proposto appello incidentale per le medesime ragioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto sia l’appello principale del Ministero sia l’appello incidentale della società proprietaria della rete, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4917/2018, che aveva dichiarato improcedibile un precedente ricorso per rinuncia, potesse aver prodotto un giudicato sostanziale o consolidato i provvedimenti di revoca delle disattivazioni: quella pronuncia aveva avuto esclusiva valenza processuale ed era stata adottata sulla base di un accordo tra privati. Ha invece attribuito rilievo dirimente al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2166/2003, che aveva accertato la carenza del titolo legittimante alla radiodiffusione in capo al dante causa dell’associazione. Tale carenza non poteva essere superata né da accordi privati né da una pronuncia meramente processuale, poiché chi è privo del titolo non può trasferire ad altri una posizione giuridica più ampia di quella posseduta. Il venir meno del titolo legittimante ha inficiato i successivi trasferimenti e impedito all’associazione, quale ultimo cessionario, di utilizzare legittimamente gli impianti. Per tale ragione sono state dichiarate inammissibili le ulteriori censure di merito riproposte dall’associazione, in quanto presupponevano la titolarità di un impianto che il giudicato aveva escluso. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda e il susseguirsi di diverse pronunce.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale parametro rispetto al quale il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione; la decisione accoglie il motivo ministeriale in connessione con la carenza del titolo legittimante alla radiodiffusione.
art. 4, comma 3, d.l. 323/1993, conv. in l. 422/1993
Il termine per la presentazione della documentazione a corredo della domanda di concessione per radiodiffusione sonora è qualificato come perentorio, con conseguente carenza di legittimazione in caso di inosservanza.
Il giudicato sostanziale formatosi sull’accertamento della carenza del titolo legittimante prevale su una successiva pronuncia di improcedibilità avente mera valenza processuale e non può essere superato da accordi tra privati.
È richiamato come esempio della formula secondo cui l’acquisto può avvenire a rischio e pericolo dell’acquirente; l’acquisto di impianti da un soggetto privo del titolo per trasmettere non attribuisce al cessionario un titolo valido all’esercizio.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale che accerta la carenza del titolo amministrativo necessario per esercitare un’attività prevale su successive pronunce aventi mera natura processuale e non può essere superato da accordi tra le parti del precedente giudizio.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso, recepita in una sentenza che dichiara l’improcedibilità, produce effetti processuali e non determina, di per sé, un giudicato sostanziale sul contenuto di dichiarazioni o accordi negoziali intercorsi tra i privati.
- Il soggetto privo del titolo amministrativo necessario per l’esercizio di un’attività non può trasferire a un terzo una posizione giuridica o un bene funzionale all’attività in termini più ampi di quelli di cui dispone; i successivi cessionari non acquistano per effetto del trasferimento un valido titolo legittimante.
- La carenza originaria del titolo amministrativo legittimante l’utilizzo di una risorsa o di un impianto si trasmette agli effetti dei successivi trasferimenti e impedisce al cessionario finale di pretendere la riattivazione o l’utilizzo dell’impianto sulla base del solo trasferimento privato.
- Quando la carenza del titolo legittimante esclude la legittimazione sostanziale del ricorrente, le ulteriori censure di merito volte a contestare l’esercizio del potere amministrativo sono inammissibili perché presuppongono la titolarità della posizione giuridica negata dal giudicato.
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