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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15478/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 1999-2005 per IRPEF, IRAP e IVA, relativi a redditi di lavoro autonomo non dichiarati percepiti nell'attività di vendita a domicilio di enciclopedie. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, limitatamente a una duplicazione dell'imponibile per il 2004, respingendolo per il resto; la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione il contribuente deduceva un unico motivo, prospettando illogicità, mancanza e insufficienza della motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, come prova del reddito non dichiarato, la dichiarazione di terzi e i modelli 770 dei committenti, ritenuti inattendibili perché provenienti da soggetti portatori di un interesse in conflitto con il contribuente, interessati a contabilizzare costi maggiori.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che, nel regime applicabile, il semplice difetto o l'insufficienza della motivazione non integra più vizio denunciabile, salvo i casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa/incomprensibile). La sentenza impugnata, invece, esponeva in modo esaustivo gli elementi posti a fondamento della decisione e richiamava correttamente il principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo utilizzando qualunque elemento probatorio, anche presunzioni semplici non assistite da gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La censura, inoltre, è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove, travestendo come vizio di motivazione una richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    consente una motivazione sintetica della decisione, sicché la sua concisione non integra di per sé vizio denunciabile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma del processo tributario che ammette una motivazione concisa della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012, non consente di denunciare il mero difetto o l'insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame nei limiti e nei termini previsti dalla norma applicabile ratione temporis.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    la nullità per mancanza di motivazione sussiste solo quando il difetto sia radicale e la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può ricorrere all'accertamento induttivo utilizzando qualsiasi elemento probatorio, comprese presunzioni semplici non dotate dei requisiti ordinari.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per individuare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è denunciabile solo quando la sentenza presenti una vera e propria anomalia motivazionale che si traduca in nullità costituzionalmente rilevante; non basta lamentare che la motivazione sia breve, insufficiente o non persuasiva.
  • Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento induttivo su qualunque elemento probatorio disponibile, incluse presunzioni semplici anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando la sentenza di merito espone gli elementi posti a base della decisione e il percorso logico seguito, non è consentito in cassazione censurare la valutazione delle prove sotto la veste formale del vizio di motivazione.
  • La contestazione che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile in cassazione, perché introduce un sindacato sul merito riservato al giudice di fatto.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere gravato sia delle spese di lite sia dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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