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Sentenza

Sentenza n. 1450/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - della nota CORAP del 13.2.2024, recante “Nulla-osta provvisorio all’installazione di impianto fotovoltaico in Agglomerato Industriale di Lamezia Terme”, comunicata in pari data, per mezzo della quale il CORAP ha riscontrato la domanda di insediamento produttivo presentata dalla società ricorrente ai sensi del Regolamento ASI; - della nota CORAP del 13.2.2024 “Nullaosta alla realizzazione del cavidotto per allaccio impianto FV in Agglomerato Industriale di Lamezia Terme”; - in quanto atto presupposto, del Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l’uso dei suoli e dei fabbricati (in breve “regolamento ASI”) approvato con Decreto n. 59 del 08.07.2021, ss.mm.ii nei termini di cui in motivazione e del Decreto del Commissario Straordinario del CORAP n. 59 dell’8.7.2021 di approvazione del Regolamento; - sempre in quanto atto presupposto, delle Linee Guida all’installazione di impianti fotovoltaici all’interno dei propri agglomerati industriali della Calabria approvate con decreto del Commissario liquidatore n. 5/2022 e modificate con Decreto n. 8 del 28.02.2023; - della nota del CORAP dell’11.03.2024 prot. 0001787, con cui il Consorzio ha rigettato l’istanza di riesame presentata dalla società ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nulla-osta provvisorio all'installazione di un impianto fotovoltaico e alla realizzazione del relativo cavidotto, nonché gli atti regolamentari e le linee guida consortili presupposti e il diniego di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un'area di circa 38.236 mq sita nell'agglomerato industriale di Lamezia Terme e intenzionata a realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 2.370 kW, ha impugnato il nulla-osta provvisorio rilasciato dal CORAP. In primo luogo ha dedotto che l'amministrazione avrebbe adottato un provvedimento diverso da quello richiesto, poiché l'istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento ASI per l'insediamento di un'attività produttiva, mentre il nulla-osta era stato rilasciato ai sensi dell'art. 18, relativo agli impianti di produzione di energia da fonti alternative. Ha inoltre contestato la legittimità dell'art. 18 del Regolamento ASI e delle linee guida consortili, sostenendo che il CORAP fosse privo del potere di subordinare l'installazione dell'impianto a un proprio nulla-osta, in ragione della competenza regionale sull'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e del regime semplificato introdotto dall'art. 22-bis del d.lgs. 199/2021. Sono stati dedotti anche il difetto di istruttoria e motivazione, l'illogicità, l'irragionevolezza, la disparità di trattamento, il travisamento, lo sviamento, la violazione del principio di proporzionalità e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Infine, la ricorrente ha censurato la subordinazione del rilascio del nulla-osta definitivo al pagamento di somme pari al 5% del prezzo del terreno, a 3 euro per metro quadrato e a un deposito cauzionale di 2 euro per metro quadrato, nonché la previsione della revoca per esaurimento della percentuale di copertura degli agglomerati e della moratoria per gli impianti FER.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura relativa agli oneri economici, con annullamento dell'intero nulla-osta provvisorio. Il primo motivo è stato respinto: benché la società avesse utilizzato il modulo previsto dall'art. 6, l'oggetto dell'iniziativa fotovoltaica era chiaramente conoscibile sin dall'inizio. Gli artt. 6 e 18 del Regolamento ASI disciplinano un unico procedimento, nel quale l'art. 18 costituisce una previsione speciale per gli impianti fotovoltaici, caratterizzata dal rilascio di un nulla-osta provvisorio seguito da quello definitivo. È quindi escluso lo sviamento. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi relativi all'an del nulla-osta consortile. L'art. 22-bis del d.lgs. 199/2021 introduce una semplificazione procedimentale e non elimina il potere di pianificazione e localizzazione concreta degli impianti attribuito al consorzio nell'ambito degli agglomerati industriali. Il nulla-osta consortile ha funzione distinta e preliminare rispetto all'Autorizzazione Unica regionale, riguardando la disponibilità e la concreta localizzazione del suolo, mentre l'Autorizzazione Unica attiene all'assetto complessivo del territorio e agli interessi ambientali, paesaggistici e storico-archeologici. È stata invece accolta la censura sugli oneri economici. Il CORAP può richiedere soltanto contributi previsti dalla legge consortile, dalla convenzione di assegnazione, ove legittimi, o correlati al rimborso di opere realizzate nell'interesse dell'insediato, nonché oneri strettamente connessi alla realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi consortili. Non dispone invece di una base normativa sufficiente per imporre somme calcolate astrattamente in funzione della superficie dell'area, svincolate da specifiche opere o interferenze tecniche. La pretesa viola l'art. 23 Cost. e il principio di legalità e tipicità dell'azione amministrativa; il difetto di potere impositivo non può essere sanato mediante un accordo ex art. 11 l. 241/1990 né mediante una convenzione. È inoltre vietata la subordinazione dei titoli autorizzativi per impianti FER a misure meramente patrimoniali o economiche. Poiché il pagamento degli oneri costituiva condizione per il rilascio del nulla-osta definitivo, l'illegittimità della pretesa economica ha comportato la caducazione dell'intero nulla-osta provvisorio e degli atti presupposti nella parte applicata. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate, con rimborso alla ricorrente del contributo unificato di euro 650.

Norme richiamate

  • art. 22-bis d.lgs. 199/2021

    l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale [...] è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste

    La disposizione realizza una semplificazione procedimentale, non una liberalizzazione assoluta: non preclude al consorzio industriale l'esercizio dei poteri di pianificazione e localizzazione concreta delle attività produttive nelle aree di propria competenza.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L'Autorizzazione Unica regionale riguarda l'assenso complessivo alla realizzazione dell'impianto sotto i profili territoriali, ambientali, paesaggistici e storico-archeologici; essa è distinta e logicamente successiva al nulla-osta consortile sulla localizzazione e disponibilità del suolo.

  • art. 23 Cost.

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

    Il CORAP può imporre soltanto oneri muniti di adeguato fondamento legislativo e strettamente connessi alle funzioni consortili di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi; non può imporre contributi patrimoniali astratti e ulteriori.

  • art. 11 l. 241/1990

    Lo schema dell'accordo amministrativo non consente di superare l'assenza di una norma attributiva del potere impositivo.

  • art. 1, comma 4, lett. f), l. 239/2004

    Le misure compensative relative agli impianti energetici devono avere carattere ambientale e territoriale e non possono tradursi in prestazioni meramente patrimoniali o economiche, salvo i presupposti previsti dalla legge.

  • art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003

    È preclusa la subordinazione del rilascio dei titoli autorizzativi alla corresponsione di misure meramente patrimoniali in favore degli enti pubblici.

  • art. 11, comma 2, d.l. 244/1995, convertito dalla l. 341/1995

    I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale [...] per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi

    Costituisce base per corrispettivi riferiti ai servizi di manutenzione e gestione, non per contributi astratti privi di collegamento con tali attività.

  • art. 36, comma 5, l. 317/1991

    I consorzi di sviluppo industriale [...] promuovono [...] le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive

    Individua le funzioni istituzionali dei consorzi, senza attribuire un generale potere di imporre oneri patrimoniali non collegati alle infrastrutture e ai servizi consortili.

  • art. 12 l.r. Calabria 38/2001

    Attribuisce al CORAP funzioni di realizzazione e gestione delle aree produttive, promozione dei servizi e sviluppo degli insediamenti, ma non un generale potere impositivo per contributi ulteriori rispetto a quelli funzionali a tali compiti.

Massime di principio

  • Il regime previsto dall'art. 22-bis del d.lgs. 199/2021 semplifica le procedure per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree industriali, ma non elimina i poteri pubblicistici di pianificazione e localizzazione concreta spettanti ai consorzi industriali nell'ambito delle aree sottoposte alla loro gestione.
  • Il nulla-osta consortile sulla localizzazione di un impianto fotovoltaico e l'Autorizzazione Unica regionale sono titoli distinti: il primo attiene alla concreta disponibilità e collocazione del suolo nell'agglomerato industriale, mentre la seconda riguarda l'assenso complessivo alla realizzazione dell'impianto sotto i profili territoriali e ambientali.
  • Un ente consortile può imporre oneri economici soltanto se essi trovano una puntuale base normativa e sono strettamente collegati alla realizzazione, gestione o manutenzione delle infrastrutture e dei servizi consortili, oppure derivano legittimamente da una convenzione di assegnazione o dal rimborso di opere realizzate nell'interesse dell'insediato.
  • È illegittima, per violazione dell'art. 23 Cost. e del principio di tipicità dell'azione amministrativa, la richiesta di contributi calcolati in modo astratto sulla superficie dell'area e non collegati a specifiche opere, servizi o interferenze tecniche; l'assenza di potere impositivo non può essere colmata mediante un accordo ex art. 11 l. 241/1990.
  • Le misure compensative connesse alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non possono consistere in prestazioni meramente patrimoniali o economiche imposte unilateralmente da enti pubblici, dovendo eventualmente avere carattere ambientale e territoriale e rispettare i presupposti e le procedure previsti dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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