Sentenza del 16/09/2016 n. 18215 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di 18.231,35 euro di IRPEF, sostenendo che il Fondo pensione per il personale Comit, quale sostituto d'imposta, avesse calcolato le ritenute senza dedurre dall'imponibile i contributi previdenziali obbligatori da lui versati, come previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 nella versione applicabile ratione temporis. Le Commissioni tributarie di merito avevano ritenuto provato che i contributi fossero stati sostenuti personalmente dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia la ripartizione dell'onere della prova sia l'insufficienza della motivazione della CTR, soprattutto perché una comunicazione del Fondo Comit sembrava escludere che i contributi fossero sostanzialmente a carico del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse invertito l'onere della prova, ma avesse autonomamente ritenuto dimostrato il versamento dei contributi da parte del contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo insufficiente e apodittico, limitandosi a richiamare la copiosa documentazione senza spiegare perché essa fosse decisiva né perché dovesse essere disattesa la contraria attestazione del Fondo Comit. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame della prova e per la liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 17, comma 2, nella versione applicabile ratione temporis
L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo del percetto al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con aliquota determinata agli effetti del comma 1.
Per determinare l'imponibile delle indennità soggette a tassazione separata, i contributi obbligatori possono essere sottratti solo se risulta provato che sono stati effettivamente sostenuti dal lavoratore, secondo la disciplina applicabile al periodo interessato.
D.P.R. n. 917/1986, art. 16, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis
Individua le indennità cui si applicava il regime fiscale richiamato dall'art. 17, comma 2.
Art. 2697 c.c.
La Corte ha chiarito che la CTR non aveva violato le regole sull'onere della prova: il contribuente doveva dimostrare il pagamento dei contributi e il giudice di merito aveva ritenuto che tale prova fosse stata fornita.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 37 e 38
Richiamati dall'Agenzia in relazione alla domanda di rimborso delle imposte, senza che la Corte ravvisasse una violazione della disciplina da parte della sentenza impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il relativo motivo è stato respinto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso; il motivo è stato accolto perché la CTR non aveva spiegato adeguatamente la valutazione delle prove.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso fiscale deve dimostrare con documentazione concreta i presupposti del proprio diritto, incluso il fatto che i contributi siano stati effettivamente sostenuti personalmente e non dal datore di lavoro.
- Il giudice di merito può valutare liberamente la documentazione, ma deve spiegare in modo specifico perché considera alcune prove decisive e perché eventualmente disattende documenti di contenuto contrario.
- Il semplice richiamo a una documentazione definita 'copiosa' non è sufficiente: la motivazione deve individuare gli elementi probatori rilevanti e chiarire il percorso logico seguito.
- Una sentenza può essere cassata con rinvio anche senza una decisione definitiva sul merito quando il problema riguarda l'insufficienza della motivazione e la corretta valutazione delle prove.
- In controversie analoghe, è importante acquisire certificazioni del fondo o del sostituto d'imposta, prospetti contributivi, buste paga e ogni documento idoneo a dimostrare chi abbia sostenuto economicamente i contributi.
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