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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di concessione di un permesso ex art. 30 Ord. pen. per recarsi all'ufficio postale a ritirare la carta per l'erogazione di prestazioni assistenziali a lui intestata. Sosteneva che il diniego costituiva violazione del diritto di accedere alle prestazioni previdenziali e che la motivazione del Tribunale, che aveva escluso che tale esigenza rientrasse negli "eventi familiari di particolare gravità" previsti dal secondo comma dell'art. 30, fosse illogica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'art. 30 L. n. 354/1975 riconosce permessi per imminente pericolo di vita di un familiare (comma 1) e, "analoghi" permessi "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità" (comma 2), intendendo situazioni di emergenza o fatti oggettivi familiari di rilievo (es. lutti o eventi anomali). Il ritiro della carta intestata al solo detenuto è stato ritenuto un fatto che riguarda direttamente il detenuto e non un evento familiare di particolare gravità; inoltre non era dimostrato come il beneficiario potesse fruire delle prestazioni durante la detenzione. La Corte ha inoltre ricordato l'obbligo dell'Amministrazione penitenziaria, ex art. 25-ter Ord. pen., di assistere i detenuti nel conseguimento di prestazioni assistenziali attraverso apposite convenzioni, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30 legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)

    "analoghi" permessi "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità"

    La Corte interpreta il comma 2 in collegamento per analogia al comma 1: i permessi sono riservati a situazioni di emergenza o pericolo familiare, eventi oggettivi e straordinari (es. lutti, gravi avversità) che giustifichino una deroga temporanea alla detenzione; interpretazione restrittiva, non applicabile a esigenze amministrative personali ordinarie.

  • art. 25-ter Ord. pen. (assistenza per prestazioni assistenziali e previdenziali)

    L'Amministrazione penitenziaria deve fornire, tramite convenzioni con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza ai detenuti per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali; tale obbligo rende meno necessario il ricorso ai permessi di necessità per mere esigenze amministrative.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio di censura (motivi di ricorso per cassazione), utilizzata dal ricorrente per lamentare la presunta illogicità della motivazione del Tribunale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso per cassazione (rispetto dei limiti imposti dall'art. 173 disp. att.).

Massime di principio

  • I permessi ex art. 30 Ord. pen. sono concessi in via eccezionale e devono riguardare eventi familiari di particolare gravità o imminente pericolo di vita di un familiare; esigenze personali o amministrative ordinarie non rientrano nella disciplina.
  • La valutazione della gravità è restrittiva: il fatto deve essere oggettivamente straordinario e incidere significativamente sulla vita familiare del detenuto, non limitarsi a una necessità personale o burocratica.
  • Prima di richiedere un permesso di necessità, il detenuto dovrebbe verificare e documentare l'impatto familiare dell'evento e dimostrare l'impossibilità di soluzioni alternative.
  • L'Amministrazione penitenziaria ha il dovere, ex art. 25-ter, di assistere i detenuti nel conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali tramite convenzioni; quindi è preferibile richiedere formalmente tale assistenza al carcere prima di sollecitare un permesso esterno.
  • In casi simili il ricorrente deve fornire prova dell'immediatezza e della gravità dell'evento e della sua rilevanza per la sfera familiare; in mancanza, il giudice applicherà una interpretazione restrittiva e rigetterà la richiesta.

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