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Ordinanza

Ordinanza n. 1878/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, della determina di approvazione dell’aggiudicazione efficace prot. U.0688112 del 31 luglio 2025, a firma del Responsabile Gestione Appalti Lavori di Manutenzione di ANAS S.p.A., con la quale è stata in particolare disposta “l’approvazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Codice nonché ai sensi del Disciplinare di gara, della proposta di aggiudicazione, immediatamente efficace, riportata nelle premesse, in favore del concorrente primo graduato CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori S.C.A.R.L. (impresa singola, C.F. 03501180545), con impresa ausiliaria LASER S.r.l. (C.F. 04446910822) e impresa consorziata esecutrice designata RM Appalti S.p.A. (C.F. 13597781007)”, della procedura aperta per l’affidamento dell’“Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS – 2024, suddiviso in n. 13 lotti – Lotto 7 – Lazio – Codice CIG B3398FFA3”, nonché, per quanto possa occorrere, della relativa nota di comunicazione di pari data e protocollo avente ad oggetto “DG 07/24 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS – 2024, suddiviso in n. 13 lotti. Lotto 7 Lazio, Codice CIG B3398FFA3. Comunicazione di aggiudicazione efficace ex art. 90 del D.Lgs. 36/2023”; delle operazioni, delle valutazioni e dell’attribuzione dei punteggi all’operatore economico CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori S.C.A.R.L. (impresa singola), LASER S.r.l. (impresa ausiliaria) e consorziata RM Appalti S.p.A. (esecutrice designata), nonché della graduatoria definitiva della gara nella parte in cui reca l’assegnazione di un punteggio complessivo pari a 80,22 al medesimo concorrente, collocandolo al primo posto; di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate riferiti al Lotto 7 – Lazio e, segnatamente, i verbali della Commissione giudicatrice del 24 gennaio 2025, 31 gennaio 2025, 3 febbraio 2025, 12 febbraio 2025, 17 febbraio 2025, 19 febbraio 2025 e 27 marzo 2015, nonché quelli del Seggio di gara del 14 novembre 2024, 28 aprile 2025 e 29 luglio 2025, nella parte in cui non è stata rilevata la carenza dei requisiti partecipativi in capo al Consorzio Stabile CEC e non è stata disposta l’esclusione ovvero, comunque, è stata ammessa e valutata l’offerta del Consorzio Stabile CEC; nonché di ogni altro atto, anche se allo stato non conosciuto, presupposto, connesso e/o conseguenziale, dal quale possa derivare un pregiudizio alla ricorrente, tra cui, in parte qua e ove occorrer possa, nei limiti di interesse, il bando di gara, il disciplinare integrativo e il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati, nella parte in cui prevedono la valutazione dell’offerta tecnica con particolare riguardo alle voci B.2.1 (“Esperienza specifica”) e B.2.2 (“Struttura tecnico-operativa per l’esecuzione delle prestazioni”) e alle rispettive sotto-voci, con i relativi punteggi, non risultando tali criteri sufficientemente chiari, analitici e articolati, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione entro un minimo e un massimo, e comunque nella parte in cui non consentono di adeguatamente valorizzare la professionalità, l’organizzazione e la specifica esperienza dell’impresa. e per la declaratoria di inefficacia e/o invalidità e/o nullità del contratto di Accordo Quadro e del contratto applicativo relativo all’AGR Lazio, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Società ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione del Lotto 7 e subentro nell’Accordo Quadro eventualmente già stipulato, dichiarandosi sin da subito disponibile a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare i contratti in luogo del Consorzio dichiarato aggiudicatario, anche in via di subentro, con espressa domanda ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ovvero, in subordine, per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno per equivalente economico ai sensi dell’art. 124 c.p.a. per la mancata aggiudicazione della gara e il conseguente mancato espletamento dell’appalto, da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre al danno curriculare e a tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara.

Giustizia amministrativa202511484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace del Lotto 7 Lazio di un accordo quadro quadriennale ANAS per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, nonché gli atti di gara e la graduatoria nella parte relativa all’ammissione e alla valutazione del concorrente primo classificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore di un consorzio stabile, contestando la legittimità della valutazione della relativa offerta tecnica. In particolare, ha dedotto che il concorrente aggiudicatario non avrebbe indicato le quote di effettiva partecipazione nei raggruppamenti temporanei di imprese che avevano eseguito gli appalti valorizzati ai fini del punteggio, né avrebbe prodotto la documentazione richiesta dal disciplinare. Ha inoltre denunciato, con riferimento al terzo intervento dichiarato, una sostanziale incoerenza tra il contratto applicativo e il certificato di regolare esecuzione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti, la declaratoria di inefficacia o invalidità del contratto eventualmente stipulato, il subentro e l’aggiudicazione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento per equivalente, comprensivo del danno curriculare e delle spese di partecipazione. La stazione appaltante e il controinteressato hanno sostenuto che la documentazione fosse comunque nella disponibilità di ANAS, trattandosi di lavori eseguiti per la stessa stazione appaltante, e che l’aggiudicatario avesse eseguito direttamente i lavori pur in presenza di un raggruppamento.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ritenendo necessari ulteriori accertamenti istruttori sui profili contestati. Quanto alla mancata indicazione delle quote di partecipazione e alla documentazione dei raggruppamenti, ha ordinato di acquisire le percentuali di partecipazione, i mandati collettivi o gli atti costitutivi dei raggruppamenti, nonché chiarimenti di ANAS sull’effettiva esecuzione in proprio dei lavori da parte dell’aggiudicatario e sulla concreta valorizzazione delle quote di partecipazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. Quanto alle discrepanze relative al terzo intervento, ha disposto l’acquisizione del certificato di regolare esecuzione e chiarimenti dell’amministrazione circa l’eventuale riferibilità a un intervento diverso oppure una congrua motivazione delle difformità tra certificato e contratto applicativo. Gli incombenti devono essere eseguiti mediante deposito digitale presso la Segreteria entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    approvazione della proposta di aggiudicazione, immediatamente efficace

    Richiamato quale base normativa dell’approvazione dell’aggiudicazione efficace, senza una decisione interpretativa da parte del TAR.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Comunicazione di aggiudicazione efficace

    Richiamato quale disciplina della comunicazione dell’aggiudicazione efficace.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e per il richiesto subentro in forma specifica; la questione non è stata decisa nell’ordinanza.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per la domanda subordinata di risarcimento per equivalente; la questione non è stata decisa nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull’impugnazione dell’aggiudicazione dipende dalla verifica delle quote di partecipazione dichiarate nei raggruppamenti temporanei e dalla loro rilevanza ai fini del punteggio, il giudice può disporre l’acquisizione dei mandati o degli atti costitutivi dei raggruppamenti e chiedere alla stazione appaltante chiarimenti sulla concreta valorizzazione di tali quote.
  • La circostanza che la documentazione relativa a precedenti lavori sia nella disponibilità della stessa stazione appaltante non esclude la necessità di verificare, ai fini del giudizio sull’offerta tecnica, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la corrispondenza tra quanto dichiarato dal concorrente e la documentazione comprovante.
  • In presenza di discrepanze tra un contratto applicativo e il certificato di regolare esecuzione utilizzati per dimostrare l’esperienza tecnica, la stazione appaltante deve chiarire se il certificato si riferisca a un intervento diverso oppure motivare congruamente le difformità riscontrate.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRaggruppamenti temporanei e consorzi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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