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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42474/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione al decreto di perquisizione. Il ricorrente censurava l'applicabilità dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 135/2022 alla sua vicenda sostenendo che la fattispecie era "impossibile da integrare" in mancanza dei decreti integrativi/attuativi e che gli "ibridi di cane e di lupo" non rientrerebbero nelle specie la cui detenzione è vietata dal D.M. 19/4/1996

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la censura anche se non sollevata davanti al GIP (perché riguarda la non applicabilità della norma penale), ma infondata nel merito: l'art. 4 comma 1 d.lgs. 135/2022 vieta espressamente la detenzione di "ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni". In mancanza del decreto attuativo, il GIP ha correttamente fatto riferimento al D.M. Ambiente 19/4/1996 che individua le specie potenzialmente pericolose e precisa che rientrano nella disciplina "tutti gli esemplari selvatici" e "tutti gli esemplari nati in cattività... di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica". Ne consegue che gli ibridi cane–lupo, se derivanti da riproduzione con un genitore di provenienza selvatica appartenente a specie pericolosa (es. il lupo), rientrano nel divieto e la perquisizione era legittima. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 135/2022, art. 4 comma 1

    "Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni"

    La norma vieta espressamente la detenzione anche degli ibridi con forme domestiche; dunque il divieto può colpire ibridi cane–lupo quando sussista la provenienza selvatica di almeno un genitore

  • D.M. Ambiente 19/4/1996, art. 1

    "Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo"

    Il DM individua criteri per riconoscere specie pericolose e giustifica l'applicazione alle specie elencate anche in assenza del decreto attuativo del d.lgs. 135/2022

  • D.M. Ambiente 19/4/1996, allegato A (parte iniziale)

    "tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale; tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione"

    L'allegato chiarisce che rientrano nell'ambito di applicazione anche i nati in cattività della prima generazione se almeno un genitore è di provenienza selvatica, comprendendo quindi anche ibridi con genitore selvatico

  • legge 150/1992, art. 6 comma 1

    Riferimento alla continuità normativa utilizzata dal GIP per collegare la disciplina previgente a quella del d.lgs. 135/2022

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in materia di obbligo del giudice a dichiarare immediatamente cause di non punibilità, e come fondamento per ammettere la censura relativa all'inesistenza del fatto di reato

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Norma procedurale richiamata per l'ammissibilità del motivo di ricorso relativo all'inosservanza o errata applicazione della legge penale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Quando una norma penale proibisce espressamente la detenzione di "ibridi" con forme domestiche, anche in assenza di decreti attuativi il giudice può fare riferimento a regolamenti previgenti che individuano le specie pericolose per interpretare l'ambito di applicazione
  • L'esistenza di un genitore di "provenienza selvatica" è un criterio rilevante: la prima generazione nata in cattività da almeno un genitore selvatico può essere ricompresa nel divieto
  • La difesa che invoca la carenza di decreti attuativi non sempre esclude l'applicabilità della norma se il testo legislativo è già esplicito e vi sono regolamenti anteriori che garantiscono continuità normativa
  • È possibile sollevare in cassazione anche questioni di carattere sostanziale inerenti alla non configurabilità del reato, purché la censura riguardi l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p.)
  • In casi simili la strategia difensiva più efficace è fornire prove documentali e scientifiche sull'origine e sulla generazione dell'esemplare (es. certificazioni genealogiche, prove che nessun genitore è di provenienza selvatica o che si tratta di generazioni successive non ricomprese), ovvero promuovere questioni di legittimità costituzionale se sussistono vizi di chiarezza o di retroattività della disciplina

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