Cassazione Penale, Sentenza n. 34793/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo che la recidiva fosse stata applicata nonostante al momento del fatto (5/2/2012) non esistessero condanne passate in giudicato a suo carico. Il precedente ritenuto rilevante era coperto da una sentenza di primo grado del 10/10/2014 non definitiva. Contestava che la Corte di Cassazione, pur avendo ritenuto inedito il motivo (nuovo in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.), avrebbe potuto intervenire d'ufficio per sanare l'erronea applicazione della recidiva, per ragioni connesse ai principi costituzionali di colpevolezza ed eguaglianza (artt. 27 e 3 Cost.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia finalizzato a correggere errori materiali o percettivi nella lettura degli atti e non errori di valutazione giuridica o di diritto. La dichiarazione di inedito del motivo in Cassazione costituisce una valutazione giuridica non sindacabile con il ricorso straordinario; quindi non è configurabile l'errore di fatto dedotto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende. Non è stata accolta la richiesta di rimborso spese avanzata dalla parte civile (Comune di Mondragone) in quanto la questione attiene al trattamento sanzionatorio e non a un interesse civile tutelabile.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è ammesso solo per correggere errori materiali o di fatto percettivi commessi nella decisione di legittimità; sono esclusi errori di diritto o valutazioni giuridiche.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità del motivo nuovo formulato per la prima volta in cassazione (criterio di ineditezza), valutazione che la Corte considera di natura giuridica.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di principio di colpevolezza; la Corte non ha ritenuto che il richiamo potesse trasformare la valutazione giuridica in errore percettivo rimediabile con art. 625-bis.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di principio di eguaglianza; la Corte non ha ritenuto che il profilo costituzionale incidesse sul carattere non percettivo dell'errore dedotto.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 16103/2002, Sez. U. n. 37505/2011)
Giurisprudenza richiamata per precisare il perimetro dell'art. 625-bis: il rimedio è limitato agli errori percettivi/materiali e non è utilizzabile per correggere errori di diritto o valutazioni di merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile soltanto per correggere errori materiali o di percezione nelle decisioni di legittimità; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
- La dichiarazione di inedito di un motivo in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p. è una valutazione di diritto: la sua eventualmente errata qualificazione non costituisce errore di fatto rimediabile con il ricorso straordinario.
- Se si contesta l'applicazione della recidiva perché il precedente non è definitivo, occorre far valere la questione nei gradi ordinari o in cassazione con motivi ammissibili, fornendo documentazione che dimostri la non definitività; l'eccezione tardiva o nuova in Cassazione rischia l'inammissibilità.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio (es. illegittima applicazione di un aumento di pena) non sempre producono interessi civili opponibili alla parte civile; pertanto la parte civile può non ottenere rifusione delle spese nel ricorso straordinario.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella causa di inammissibilità; è quindi rischioso proporre rimedi straordinari senza solide basi giuridiche sostenibili.
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