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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34793/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo che la recidiva fosse stata applicata nonostante al momento del fatto (5/2/2012) non esistessero condanne passate in giudicato a suo carico. Il precedente ritenuto rilevante era coperto da una sentenza di primo grado del 10/10/2014 non definitiva. Contestava che la Corte di Cassazione, pur avendo ritenuto inedito il motivo (nuovo in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.), avrebbe potuto intervenire d'ufficio per sanare l'erronea applicazione della recidiva, per ragioni connesse ai principi costituzionali di colpevolezza ed eguaglianza (artt. 27 e 3 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia finalizzato a correggere errori materiali o percettivi nella lettura degli atti e non errori di valutazione giuridica o di diritto. La dichiarazione di inedito del motivo in Cassazione costituisce una valutazione giuridica non sindacabile con il ricorso straordinario; quindi non è configurabile l'errore di fatto dedotto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende. Non è stata accolta la richiesta di rimborso spese avanzata dalla parte civile (Comune di Mondragone) in quanto la questione attiene al trattamento sanzionatorio e non a un interesse civile tutelabile.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per correggere errori materiali o di fatto percettivi commessi nella decisione di legittimità; sono esclusi errori di diritto o valutazioni giuridiche.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità del motivo nuovo formulato per la prima volta in cassazione (criterio di ineditezza), valutazione che la Corte considera di natura giuridica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di principio di colpevolezza; la Corte non ha ritenuto che il richiamo potesse trasformare la valutazione giuridica in errore percettivo rimediabile con art. 625-bis.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di principio di eguaglianza; la Corte non ha ritenuto che il profilo costituzionale incidesse sul carattere non percettivo dell'errore dedotto.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 16103/2002, Sez. U. n. 37505/2011)

    Giurisprudenza richiamata per precisare il perimetro dell'art. 625-bis: il rimedio è limitato agli errori percettivi/materiali e non è utilizzabile per correggere errori di diritto o valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile soltanto per correggere errori materiali o di percezione nelle decisioni di legittimità; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
  • La dichiarazione di inedito di un motivo in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p. è una valutazione di diritto: la sua eventualmente errata qualificazione non costituisce errore di fatto rimediabile con il ricorso straordinario.
  • Se si contesta l'applicazione della recidiva perché il precedente non è definitivo, occorre far valere la questione nei gradi ordinari o in cassazione con motivi ammissibili, fornendo documentazione che dimostri la non definitività; l'eccezione tardiva o nuova in Cassazione rischia l'inammissibilità.
  • Le questioni relative al trattamento sanzionatorio (es. illegittima applicazione di un aumento di pena) non sempre producono interessi civili opponibili alla parte civile; pertanto la parte civile può non ottenere rifusione delle spese nel ricorso straordinario.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella causa di inammissibilità; è quindi rischioso proporre rimedi straordinari senza solide basi giuridiche sostenibili.

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