Sentenza n. 5130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 03407/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la sanzione AGCM di 1.000.000 euro irrogata per pratica commerciale ingannevole
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'AGCM ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva annullato la sanzione irrogata a una società televisiva per la campagna informativa rivolta agli abbonati nei primi giorni di maggio 2021. La campagna affermava che, a causa della grande incertezza sull'assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2021-2024, il costo del pacchetto calcio sarebbe stato azzerato dal 1° luglio al 30 settembre e che gli abbonati avrebbero potuto successivamente recedere senza costi. L'AGCM ha dedotto: l'erroneità della sentenza per avere esercitato un sindacato non consentito sulle valutazioni dell'Autorità relative alla decodifica del messaggio, al consumatore medio e alla natura di illecito di pericolo della pratica; la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 9/2008, poiché l'assegnazione dei pacchetti 1 e 3 a DAZN non era automaticamente decaduta per la mancata iniziale assegnazione del pacchetto 2; la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 206/2005 e dei principi in materia di consumatore medio e induzione in errore. Secondo l'AGCM, dopo l'assegnazione del pacchetto 1 a DAZN, la società televisiva non aveva più concrete possibilità di offrire ai propri clienti il pacchetto più rilevante, sicché la rappresentazione di una situazione di grande incertezza era falsa o decettiva. Il TAR aveva ritenuto che l'assegnazione fosse ancora precaria, che il consumatore medio potesse essere identificato nel tifoso mediamente informato sulle vicende dei diritti televisivi, che non fosse necessario informare individualmente gli abbonati dell'effettiva consistenza dei diritti e che mancasse un pregiudizio concreto. L'AGCM ha contestato tali conclusioni, richiamando la tutela anticipata della libertà di autodeterminazione del consumatore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in totale riforma della sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla società televisiva contro la sanzione AGCM. Il Collegio ha interpretato il d.lgs. n. 9/2008 e le Linee guida AGCOM nel senso che la mancata assegnazione iniziale di uno dei pacchetti non determina automaticamente la decadenza delle assegnazioni già effettuate. La Lega Calcio conserva diverse opzioni: indire una nuova procedura, avviare una trattativa privata, modificare i pacchetti, non assegnare i diritti o distribuirli direttamente; l'eventuale rinnovazione integrale della procedura richiede comunque uno specifico provvedimento costitutivo che privi di efficacia la precedente assegnazione. Pertanto, già dopo l'assegnazione del pacchetto 1 a DAZN, non era concreto che la società televisiva potesse aggiudicarsi nuovamente la parte più consistente dei diritti. I messaggi diffusi tra il 2 e il 6 maggio 2021, che enfatizzavano una non meglio precisata situazione di grande incertezza e offrivano gratuitamente il pacchetto calcio per il trimestre estivo, erano quindi oggettivamente idonei a indurre il consumatore medio a rimanere sulla piattaforma, rinviando il passaggio a un concorrente. Il consumatore medio non può essere identificato con un consumatore dotato di specifiche conoscenze giuridiche e familiarità con il funzionamento delle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi: la comprensione corretta del messaggio avrebbe richiesto proprio tali conoscenze. La società, quale professionista del settore, conosceva o avrebbe dovuto conoscere la disciplina applicabile e la natura ormai definitiva dell'assegnazione dei pacchetti a DAZN; inoltre, i messaggi erano imprecisi perché non chiarivano l'origine e la reale portata della pretesa incertezza. Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito che le pratiche commerciali scorrette sono illeciti di pericolo: non occorre dimostrare un danno concreto, né che singoli consumatori abbiano effettivamente modificato le proprie decisioni. È sufficiente l'astratta idoneità decettiva della condotta e la messa in pericolo della libertà di autodeterminazione del consumatore medio. Le spese del doppio grado sono state poste a carico della società televisiva e liquidate complessivamente in 6.000 euro, oltre accessori, in favore dell'AGCM e della società concorrente, in parti uguali.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 9/2008
attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica
La disciplina impone l'offerta dei diritti audiovisivi mediante procedure competitive distinte secondo mercato e piattaforma.
art. 8 d.lgs. n. 9/2008
L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti
La commercializzazione dei diritti deve avvenire attraverso pacchetti equilibrati e procedure competitive secondo le modalità previste dalla norma.
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 9/2008
È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.
Il divieto di acquisire tutti i pacchetti non comporta automaticamente la decadenza delle assegnazioni già effettuate quando uno dei pacchetti rimanga inizialmente non assegnato.
art. 10 d.lgs. n. 9/2008
L'operatore assegnatario può esercitare i diritti audiovisivi dopo la stipula del contratto di licenza con l'organizzatore della competizione.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 9/2008
l’eventuale contratto di licenza stipulato in difetto di assegnazione dei diritti audiovisivi è risolto di diritto
La risoluzione automatica riguarda il contratto di licenza stipulato senza previa assegnazione, non determina invece la decadenza automatica di assegnazioni già pronunciate.
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 9/2008
I diritti audiovisivi rimasti invenduti possono essere commercializzati o esercitati direttamente dall'organizzatore dell'evento.
art. 13 d.lgs. n. 9/2008
l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma ... ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti
La legge riserva all'organizzatore la possibilità di esercitare o distribuire direttamente i diritti non assegnati.
art. 21 d.lgs. n. 206/2005
La pratica commerciale è ingannevole quando la comunicazione è idonea a indurre in errore il consumatore medio; l'idoneità decettiva va valutata rispetto alla generalità dei destinatari, non a consumatori dotati di competenze specialistiche.
art. 27, comma 3, d.lgs. n. 206/2005
La disposizione costituisce il fondamento del potere dell'AGCM di adottare misure nell'ambito del procedimento relativo alle pratiche commerciali scorrette.
art. 73 c.p.a.
Il riferimento riguarda lo scambio delle memorie prima dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- La mancata assegnazione iniziale di uno o più pacchetti di diritti audiovisivi non determina automaticamente la decadenza delle assegnazioni già effettuate: l'organizzatore della competizione può scegliere tra nuova procedura, trattativa privata, modifica dei pacchetti, mancata assegnazione o distribuzione diretta, mentre l'eventuale rinnovazione integrale della procedura richiede uno specifico provvedimento costitutivo che elimini l'efficacia della precedente assegnazione.
- La valutazione della natura ingannevole di una comunicazione commerciale deve essere compiuta considerando il consumatore medio appartenente alla generalità dei destinatari, senza fare riferimento a una minoranza di consumatori particolarmente avveduti o dotati di competenze giuridiche specialistiche necessarie per decodificare correttamente il messaggio.
- Le pratiche commerciali scorrette costituiscono illeciti di pericolo: per accertarne l'illiceità non è necessario dimostrare un danno concreto, né che singoli consumatori abbiano effettivamente assunto decisioni condizionate dalla pratica; è sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a ingannare il consumatore medio e a mettere in pericolo la sua libertà di autodeterminazione.
- Il professionista operante in un settore regolato deve conoscere la disciplina che governa la propria attività e non può rappresentare ai consumatori una situazione di incertezza incompatibile con il quadro normativo e con gli effetti delle assegnazioni già intervenute.
- Una comunicazione commerciale che prospetti genericamente un'incertezza sulla disponibilità futura del servizio, senza chiarirne l'origine e la reale portata, può risultare decettiva quando induce i clienti a rinviare il passaggio a un concorrente, anche se consente loro di recedere successivamente senza penali.
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