Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10852/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 1277/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Claudio Silvestrini, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 885/2022, pubblicata in data 02/11/2023 e notificata il 12/11/2023, passata in giudicato; nonchè con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario del lavoro che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stata accertata l'illegittima reiterazione per oltre trentasei mesi dei contratti a termine e l'amministrazione era stata condannata a corrispondere un risarcimento pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, e ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non aveva giustificato il ritardo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento. Le spese, liquidate in euro 900 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla natura esecutiva del giudizio e all'impegno difensivo concretamente prestato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato e non giustifichi l'inerzia, il giudice deve dichiarare l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine per adempiere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta in presenza di un ritardo significativo nell'esecuzione del giudicato e quantificata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.