Cassazione Penale, Sentenza n. 42254/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida del provvedimento del Questore (obbligo di presentazione presso la Questura ai sensi dell'art. 6 I. n. 401/1989) deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 6, comma 3, per inosservanza del termine dilatorio di 48 ore che avrebbe consentito di depositare memorie prima della decisione del GIP (violazione del diritto di difesa e nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.). Contestava inoltre omessa motivazione rispetto alle memorie depositate, violazione del termine massimo con riferimento a una seconda ordinanza del GIP e carenza di motivazione circa la necessità di presentarsi anche per partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente) accertando che il decreto del Questore è stato notificato il 28/04/2023 ore 09:40, la richiesta di convalida del P.M. è stata presentata il 28/04/2023 ore 14:16 e la convalida del GIP è stata emessa il 29/04/2023 ore 14:50, ossia prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica. Perciò il diritto di difesa del destinatario è stato limitato e il mancato rispetto del termine ha integrato una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore del 27/04/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
art. 6, commi 1, 2, 2-bis e 3
L'art. 6 disciplina l'obbligo di presentazione imposto dal Questore e impone un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può depositare memorie (contraddittorio cartolare). Il mancato rispetto di tale termine compromette il diritto di difesa.
codice di procedura penale, art. 178
La violazione del termine dilatorio e del relativo contraddittorio cartolare integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), con conseguente annullamento del provvedimento viziato.
Massime di principio
- Il giudice che convalida un provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione deve rispettare il "contraddittorio cartolare": dalla notifica parte un termine dilatorio di 48 ore entro il quale il PM può chiedere la convalida e l'interessato può depositare memorie.
- Se la convalida viene pronunciata prima della scadenza delle 48 ore e ciò impedisce all'interessato di esercitare pienamente il diritto di difesa (presentazione di memorie), si configura nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. e il provvedimento può essere annullato senza rinvio con declaratoria di inefficacia limitata alla misura imposta.
- In casi simili è fondamentale verificare nel dettaglio la timeline: ora/data di notifica al destinatario, ora/data della richiesta di convalida del PM e ora/data della decisione del giudice. Disallineamenti che comprimono il termine di 48 ore sono decisivi.
- Quando una censura procedurale (es. violazione del termine per il contraddittorio) è ritenuta fondata essa può assorbire le ulteriori doglianze substantive o di motivazione, determinando l'annullamento senza necessità di esaminare i restanti motivi.
- Per difendersi efficacemente dall'obbligo di presentazione occorre tempestivamente depositare memorie e vigilare sulla corretta notifica del provvedimento e sui tempi di richiesta di convalida da parte del P.M.; in mancanza il rimedio più probabile è l'annullamento della convalida e la cessazione dell'efficacia della misura imposta.
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