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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23443/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una ex dipendente di una società poi fallita, la quale chiedeva l'ammissione del proprio credito per trattamento di fine rapporto, maturato nel corso di un rapporto cessato per dimissioni volontarie. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ammettendo una somma minore e negando il residuo credito per TFR per asserita mancata prova del quantum e per la ritenuta impossibilità di distinguere tra quota maturata prima del 31 dicembre 2006 e quota successiva, assumendo che per la prima dovesse rispondere il Fondo di Garanzia e per la seconda il Fondo di Tesoreria o la previdenza complementare. La ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 105 l. fall., 47 l. 428/1990 e 2112 c.c., lamentando che il tribunale avesse escluso il fatto costitutivo del diritto all'ammissione del credito; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 2120 c.c., art. 2 l. 297/1982 e art. 1, commi 755 e 756, l. 296/2006, sostenendo che il credito per TFR dovesse essere ammesso al passivo del fallimento e che non fosse corretto negarne il riconoscimento per la sola difficoltà di distinguere le quote per periodi diversi, trattandosi comunque di somme non versate dal datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha ammesso la lavoratrice allo stato passivo del fallimento della società in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per l'ulteriore credito di euro 11.955,57 a titolo di TFR, oltre interessi ai sensi degli artt. 53 e 54 l. fall. Ha inoltre condannato il fallimento alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo, quale base del giudizio di merito poi impugnato.

  • art. 105 l. fall.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non lo esamina autonomamente perché il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo.

  • art. 47 L. 428/1990

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei trasferimenti d'azienda, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina del TFR e sulla legittimazione passiva del datore fallito per le quote non versate.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma, in sostanza, che non era corretto addossare alla lavoratrice un onere probatorio incompatibile con la struttura del credito insinuato, poiché il credito al TFR va ammesso sulla base dell'esistenza del diritto e dell'inadempimento datoriale al versamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non è la norma centrale della ratio decidendi.

  • art. 2120 c.c.

    La Corte lo richiama per ribadire la natura e la disciplina del TFR e per evidenziare che la materiale erogazione resta riferibile al datore di lavoro anche nel sistema del Fondo di Tesoreria.

  • art. 2 L. 297/1982

    secondo comma; quinto comma

    Il lavoratore ha diritto all'ammissione del credito per TFR allo stato passivo del datore insolvente per ottenerne il pagamento dal Fondo di Garanzia; il Fondo, una volta pagato il lavoratore, è surrogato ex lege nel privilegio e deve provare solo l'avvenuta erogazione della prestazione e l'esistenza del diritto del lavoratore.

  • art. 1, commi 755-757, L. 296/2006

    Viene ricostruito un sistema trilaterale in cui il datore resta obbligato al versamento del TFR e la parte di TFR non versata al Fondo di Tesoreria resta comunque a carico del datore di lavoro insolvente, con legittimazione del lavoratore all'insinuazione al passivo.

  • d.m. 30 gennaio 2007

    È richiamato come fonte regolamentare che completa il sistema di gestione del TFR per le quote confluite nel Fondo di Tesoreria.

  • artt. 2751 bis e 2776 c.c.

    La Corte riconosce che il Fondo di Garanzia, una volta surrogato, è ammesso nella procedura fallimentare nella stessa posizione e con il medesimo privilegio spettante al lavoratore; per il lavoratore, il credito è ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

  • art. 53 l. fall.

    Richiamato per gli interessi spettanti sul credito ammesso al passivo.

  • art. 54 l. fall.

    Richiamato per gli interessi spettanti sul credito ammesso al passivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare le motivazioni di precedenti conformi.

Massime di principio

  • Il credito per trattamento di fine rapporto diventa esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro e può essere insinuato al passivo del datore insolvente per il suo integrale ammontare, ove risulti il diritto sostanziale del lavoratore e l'inadempimento datoriale al versamento delle somme dovute.
  • Nel sistema del Fondo di Tesoreria e della previdenza complementare il datore di lavoro non perde la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al TFR: la presenza del Fondo non trasforma il datore in mero adiectus solutionis causa, sicché il lavoratore può comunque far valere il credito verso il fallimento per le quote non versate.
  • Ai fini dell'insinuazione al passivo del credito per TFR non è decisivo distinguere in astratto le quote maturate in diversi periodi, quando il datore non abbia effettuato i versamenti dovuti; il creditore non può essere penalizzato da una frammentazione contabile che non incide sull'esistenza del diritto.
  • Il Fondo di Garanzia, dopo il pagamento al lavoratore, è surrogato per legge nei diritti del medesimo e nel relativo privilegio, dovendo provare in sede di surrogazione solo l'erogazione della prestazione e l'esistenza del credito del lavoratore, non gli elementi dell'autonoma fattispecie previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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