Sentenza del 13/11/2019 n. 29381 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il classamento catastale di un complesso composto da padiglioni in calcestruzzo e aree aperte destinato ad attività fieristica. La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA chiedendo l'inquadramento nella categoria E/9, mentre l'Amministrazione lo aveva classificato nella categoria D/8. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale deducendo, tra l'altro, che l'attività fieristica costituisce attività commerciale e che, pertanto, il compendio non può rientrare nella categoria E/9, riservata a immobili con funzione pubblica incompatibile con lo sfruttamento commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo. Ha stabilito che l'attività fieristica, consistente nell'organizzazione e nella messa a disposizione di spazi per la promozione e la commercializzazione di beni o servizi, ha natura intrinsecamente commerciale e produce reddito tassabile. Di conseguenza, il complesso non poteva essere classificato in E/9, categoria destinata a immobili extra commercium e privi di autonomia reddituale, ma correttamente rientrava nella categoria D/8. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese del merito sono state compensate, mentre la società F. è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6, comma 1, e 61, comma 2
La categoria e la classe catastale devono essere determinate in base alle caratteristiche intrinseche dell'immobile e alla sua destinazione ordinaria e permanente.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito dalla L. n. 286 del 2006
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
Gli immobili o le porzioni immobiliari con autonoma funzione e capacità reddituale commerciale devono essere esclusi dalle categorie del gruppo E, compresa E/9.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e successive modificazioni
Rientrano nella categoria D/8 gli immobili costruiti per esigenze specifiche di attività industriali o commerciali e non destinabili ad altri usi senza radicali trasformazioni, inclusi fiere, centri commerciali, mercati e spazi espositivi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 5, lett. c)
L'attività fieristica svolta da società commerciali è soggetta a una presunzione di commercialità e costituisce attività produttiva di reddito imponibile.
Codice civile, art. 2325
La società per azioni è una forma societaria istituzionalmente orientata allo svolgimento di attività commerciale; tuttavia, nel caso concreto, tale elemento è stato valutato insieme alla destinazione effettiva del compendio.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La categoria catastale E/9 ha carattere residuale e riguarda immobili destinati a una funzione pubblica, sostanzialmente fuori commercio e privi di autonoma capacità reddituale; non è sufficiente che l'attività svolta abbia anche finalità culturali, promozionali o sportive.
- Un complesso fieristico destinato a organizzare eventi e a mettere a disposizione spazi per espositori è normalmente considerato strumentale a un'attività commerciale e, se presenta caratteristiche di specialità e autonomia, è riconducibile alla categoria D/8.
- Per il classamento occorre considerare la destinazione ordinaria e permanente dell'intero compendio, valutandone unitariamente la funzione economica, senza frammentarlo artificialmente in base alla destinazione dei singoli spazi.
- La natura giuridica societaria e la produzione di reddito sono elementi rilevanti, ma il criterio centrale resta la concreta destinazione funzionale dell'immobile e la sua capacità di generare reddito.
- La presenza di una funzione pubblica o di interesse generale non esclude automaticamente la commercialità: ciò che rileva è se l'immobile sia concretamente utilizzato per un'attività economica con autonomia funzionale e reddituale.
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