Cassazione Penale, Sentenza n. 30068/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in primo grado per reati tributari commessi nell'ambito della gestione di una società ritenuta "cartiera". La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e improcedibile un capo per uno degli imputati, rideterminando la pena residua. Nel ricorso di un imputato si contestava: (1) la qualificazione del soggetto come amministratore di diritto/prestanome e la conseguente affermazione di responsabilità per omessi adempimenti fiscali ed emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti; (2) la mancata applicazione della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001, con riflessi sulla ricostruzione del vantaggio e del ruolo gestorio; (3) la mancata prova della natura di cartiera della società e della permanenza della carica negli anni successivi; (4) l'erronea configurazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, che secondo la difesa integrerebbe al più omessa tenuta delle scritture contabili e non occultamento; (5) il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Nell'altro ricorso si deduceva: (1) l'intervenuta prescrizione dei reati residui dopo la sentenza d'appello; (2) l'assenza di prova di una gestione di fatto della società; (3) l'insussistenza del dolo specifico nei reati tributari. La Corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondato solo il ricorso del primo imputato limitatamente a un capo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarando l'annullamento senza rinvio per prescrizione, e ha accolto inoltre il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio e rideterminazione della pena. Per il resto ha dichiarato inammissibili i ricorsi; il ricorso dell'altro imputato è stato dichiarato integralmente inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di un imputato limitatamente al residuo reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione. Ha inoltre annullato la sentenza, sempre nei confronti dello stesso imputato, limitatamente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena. Nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso di tale imputato. Quanto all'altro imputato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
La Corte richiama i limiti del ricorso per cassazione in punto di violazione di legge e vizio di motivazione, precisando che non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Viene richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 110 c.p.
È richiamato per fondare il concorso di persone nei reati tributari contestati.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È la norma contestata per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la responsabilità è stata ritenuta configurabile anche per l'amministratore di diritto che non abbia esercitato poteri di controllo e abbia consentito la gestione altrui.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È richiamato per l'omessa dichiarazione, reato attribuito all'amministratore di diritto in quanto soggetto obbligato ex lege alla presentazione della dichiarazione.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte ribadisce che l'occultamento delle scritture/documenti contabili, in un contesto di società cartiera, integra la fattispecie, distinguendola dalla mera omessa tenuta delle scritture.
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001
La censura è disattesa perché la disciplina della responsabilità dell'ente per i reati tributari è sopravvenuta nel 2019 e non è applicabile ai fatti anteriori; in ogni caso, al momento dei fatti non era prevista per tutti i reati richiamati dalla difesa.
art. 2392 c.c.
È evocato dalla difesa in tema di obblighi gestori e di controllo dell'amministratore, ma la Corte lo considera irrilevante alla luce della responsabilità penale dell'amministratore di diritto.
art. 2639 c.c.
È richiamato dalla difesa sul tema dell'amministratore di fatto; la Corte valorizza invece la responsabilità dell'amministratore di diritto anche se mero prestanome.
art. 649 c.p.p.
È richiamato per dichiarare improcedibile l'azione penale nei confronti di un imputato per il capo H).
art. 62-bis c.p.
La Corte ritiene legittimo il diniego delle attenuanti generiche quando manchino elementi positivi di valutazione allegati dalla difesa.
art. 163 c.p.
Il giudice di legittimità censura l'omessa pronuncia sul beneficio della sospensione condizionale della pena, imponendo un nuovo giudizio sul punto.
art. 157 c.p.
È richiamato dalla difesa per il calcolo della prescrizione dei reati tributari.
art. 158 c.p.
È implicato nel computo del termine di prescrizione per i reati contestati.
art. 159 c.p.
La Corte considera i periodi di sospensione del corso della prescrizione, inclusi quelli dovuti all'emergenza Covid e al legittimo impedimento.
art. 160 c.p.
È richiamato nel calcolo dei termini prescrizionali dei reati tributari.
art. 161 c.p.
È richiamato nel calcolo della prescrizione, con riferimento alle cause di sospensione/interruzione.
art. 616 c.p.p.
È utilizzato per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione d'ufficio di cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'amministratore di diritto risponde dei reati tributari contestati alla società anche se di fatto sia un mero prestanome, quando la sua posizione formale lo rende destinatario degli obblighi legali di presentazione delle dichiarazioni e di controllo, salvo che il motivo di ricorso contesti specificamente e in modo non generico il percorso logico delle sentenze di merito.
- In tema di reati tributari relativi a fatture per operazioni inesistenti e occultamento di documentazione contabile, l'occultamento può desumersi dal fatto che le fatture non esibite dall'imputato siano state rinvenute presso i soggetti utilizzatori, soprattutto se inserito in un contesto di società priva di effettiva operatività.
- La configurazione della responsabilità dell'amministratore di diritto non è esclusa dalla tesi del prestanome: la mancata attivazione dei poteri di gestione e controllo integra una forma di responsabilità per omesso impedimento dell'evento, ove la posizione formale imponga un obbligo giuridico di impedire il fatto.
- La responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 per i reati tributari non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
- Nel ricorso per cassazione non è consentita una sollecitazione alla rivalutazione integrale del compendio probatorio: il vizio di motivazione è ammissibile solo se individua specifici difetti logico-argomentativi decisivi della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice rilevi l'assenza di elementi positivi allegati dalla difesa a sostegno della richiesta.
- L'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena integra vizio rilevante e comporta annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio cause estintive o di non punibilità maturate dopo la sentenza d'appello, salvo i casi espressamente consentiti dall'art. 129 c.p.p.
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