Cassazione Civile, Ordinanza n. 28482/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da giudizi tributari riuniti relativi, da un lato, al diniego di condono/definizione agevolata e, dall'altro, all'avviso di liquidazione in materia successoria, poi oggetto anche di un provvedimento di autotutela parziale. Con precedente sentenza della Cassazione erano stati rigettati o accolti alcuni ricorsi nei diversi filoni processuali, con regolazione delle spese. Le contribuenti hanno quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo due errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: il primo, relativo alla decisione sul diniego di condono, assumeva che la Corte avesse fondato la conferma del diniego su un presupposto fattuale inesistente, cioè che le eredi avessero calcolato l'importo dovuto per la definizione sulla base di una minore somma determinata dalla CTP, mentre esse avrebbero invece utilizzato l'importo dell'atto impugnato; il secondo, relativo alla dedotta estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, sosteneva che la Corte avesse implicitamente rigettato l'eccezione di estinzione assumendo, erroneamente, che l'Agenzia avesse presentato l'istanza di trattazione, fatto che sarebbe stato invece escluso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che nessuno dei due motivi integrasse un vero errore di fatto revocatorio: il primo censurava in realtà la valutazione giuridica e interpretativa compiuta dalla precedente pronuncia sul diniego di condono e sul valore della lite definibile, quindi un errore di giudizio non emendabile con revocazione; il secondo investiva comunque una questione già implicitamente decisa nel senso della non necessità di una specifica istanza di trattazione, in ragione della riunione dei giudizi e della trattazione congiunta, sicché non vi era una falsa percezione immediata e decisiva dei fatti. La Corte ha condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di revocazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errori materiali, di calcolo o di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, non un'errata valutazione delle risultanze processuali o degli atti di parte
art. 287 c.p.c.
richiamato quale parametro degli errori materiali o di calcolo correggibili
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
invocato dalle ricorrenti in relazione alla trattazione della lite e alla dedotta estinzione del giudizio
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il valore della lite nel processo tributario, determinato sull'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni
art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione delle spese nei processi tributari, assumendo come valore della controversia l'importo totale contestato di imposte, tasse, contributi e accessori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, o l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, senza che il fatto sia stato oggetto di controversia tra le parti.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto la veste del travisamento del fatto, mira in realtà a contestare la valutazione giuridica o l'interpretazione degli atti compiuta dalla precedente decisione.
- Nel giudizio di revocazione contro sentenza della Cassazione, la questione del valore della controversia tributaria va riferita all'originario ricorso per cassazione e all'importo del tributo e degli eventuali accessori oggetto di contestazione.
- La riunione di giudizi e la trattazione congiunta possono essere valorizzate per escludere la necessità di un'istanza separata di trattazione quando la Corte abbia già implicitamente risolto la questione processuale nel decidere i ricorsi riuniti.
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