Sentenza del 28/10/2020 n. 23663 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio contestava che, in occasione della cessione delle quote della societa' (XXXXX) alla societa' (XXXXX) nel 2005, parte del prezzo di vendita fosse occultata come "finanziamento soci" e come debito assunto dalla societa' acquirente. In particolare l'Agenzia ritenne che un finanziamento infruttifero erogato nel 2003 e formalmente rinunciato nel 2004 fosse in realta' stato recuperato al momento della cessione e dovesse essere incluso nel corrispettivo di vendita, determinando una plusvalenza maggiore per uno dei soci e quindi una maggior imposta sostitutiva ai sensi del D.Lgs. n. 461/1997 (imposta sostitutiva sulle plusvalenze). L'Agenzia ricorse in Cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la motivazione della Commissione regionale insufficiente a confutare le presunzioni dedotte dall'Ufficio sulla base del "prospetto di determinazione del corrispettivo" e del contratto preliminare. La Corte ha ritenuto che il documento rinvenuto costituisse una presunzione grave, precisa e concordante (documento extracontabile) e che il contribuente non avesse fornito prova contraria. Per tali ragioni la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato dall'Agenzia per dedurre insufficiente motivazione della sentenza della CTR nel rigettare le presunzioni probatorie prodotte dall'Ufficio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato nel ricorso per presunta violazione delle norme in materia di onere della prova e valutazione delle prove (articoli del codice civile citati), ma il primo motivo (n.5) e' stato ritenuto sufficiente dalla Corte.
D.Lgs. n. 461/1997
Norma richiamata in relazione all'imposta sostitutiva contestata sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni; l'Ufficio chiedeva il maggior tributo sulla base della diversa quantificazione della plusvalenza.
D.P.R. n. 600/1973, articolo 39
La Corte applica il principio secondo cui la cosiddetta "contabilita' in nero" e gli atti extracontabili (appunti, prospetti, contratti preliminari rinvenuti) possono costituire elementi indiziari validi per l'accertamento tributario, purché dotati dei requisiti di gravita', precisione e concordanza; tali presunzioni trasferiscono l'onere al contribuente di fornire prova contraria.
cod. civ., artt. 2727, 2729, 2697
Norme del codice civile richiamate in materia di presunzioni e onere della prova; la Corte segnala che la CTR non ha adeguatamente motivato la esclusione della presunzione grave desunta dai documenti rinvenuti.
cod. civ., artt. 2709 e ss.
Riferimento alla nozione di scritture contabili: la Corte ricomprende tra i documenti rilevanti anche atti che rappresentino fatti economici o patrimoniali dell'impresa e che possano costituire elementi indiziari.
Massime di principio
- Documenti extracontabili rinvenuti in sede di verifica (prospetti, contratti preliminari, appunti) possono costituire presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai fini dell'accertamento tributario; se il contribuente non fornisce prova contraria, l'Ufficio puo' regolarmente ritenere fondata la ricostruzione.
- La mera formalita' di una rinuncia o di una classificazione contabile (es. indennita' o debito verso soci) non esclude automaticamente la rilevanza fiscale se, nel contesto, il documento mostra la strumentalita' dell'operazione e la sua funzione di trasferimento di valore legata ad altra operazione (es. vendita di quote).
- Spetta al giudice di merito motivare in modo puntuale e fondato la ricusazione delle presunzioni basate su documenti rinvenuti in verifica; l'assenza di una motivazione adeguata puo' determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Quando elementi documentali indicano che somme formalmente qualificate come debiti o rimborsi sono in realta' parte del corrispettivo di una cessione, l'Ufficio puo' ricalcolare la plusvalenza e la relativa imposta sostitutiva; l'eventuale imputazione della quota spettante ai singoli soci puo' avvenire in proporzione alla partecipazione detenuta.
- In operazioni complesse tra societa' con soci comuni, l'Amministrazione puo' legittimamente indagare sulla sostanza economica degli accordi e non solo sulla loro forma giuridica; il contribuente ha l'onere di dimostrare la realta' e l'autonomia delle posizioni contestate.
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