Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10670/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per l'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o per l'annullamento, nonché, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori, - del Decreto del Ministero della Salute (adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 25 novembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024, recante “Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, nella sola parte riferita all'assistenza specialistica ambulatoriale; - dell'Allegato n. 1 al Decreto, recante la “Relazione illustrativa e metodologica”, nella sola parte riferita all'assistenza specialistica ambulatoriale; - dell'Allegato n. 2 al Decreto, recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Allegato 4 DPCM LEA 12.01.2017)”; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopraelencati, ancorché non noti, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'Intesa rep. atti n. 204/CSR del 14 novembre 2024, resa dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 8-sexies, co. 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. in merito allo schema di Decreto, nella sola parte riferita all'assistenza specialistica ambulatoriale; (ii) la “Posizione” rep. atti n. 24/146/SR01/C7 del 14 novembre 2024, resa dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai fini della predetta Intesa, nella sola parte riferita all'assistenza specialistica ambulatoriale; tutti i verbali, non noti, della Commissione che ha provveduto alla determinazione delle tariffe poi fatte proprie dal Ministero della Salute e consacrate nel Decreto impugnato.

Giustizia amministrativa202508115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto interministeriale del 25 novembre 2024 sulle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, con i relativi allegati e atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, strutture private accreditate operanti nei settori della diagnostica per immagini, laboratorio, polispecialistica e riabilitazione, hanno impugnato il decreto interministeriale del 25 novembre 2024, limitatamente alle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché la relazione illustrativa e metodologica, il nuovo nomenclatore e gli atti presupposti. Hanno dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione nella determinazione delle tariffe. È stata contestata la mancata conformità dell'attività della Commissione Tariffe alle indicazioni metodologiche e operative formulate da Agenas nei pareri del 2022 e del 2024, nonché l'omessa esplicitazione delle ragioni per cui l'amministrazione si sarebbe discostata dalle osservazioni critiche dell'organo tecnico. È stata inoltre censurata la mancata utilizzazione di dati aggiornati sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi rilevanti ai sensi dell'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992. Le ricorrenti hanno contestato anche la selezione delle strutture campione, ritenuta non sufficientemente ampia e rappresentativa, l'assenza di informazioni sui criteri di individuazione delle strutture e sulle modalità di raccolta dei costi unitari per prestazione, nonché il confronto con i tariffari regionali, effettuato senza verificare criticamente se questi fossero fondati su effettive rilevazioni dei costi o su mere politiche tariffarie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando la motivazione di precedenti sentenze della stessa Sezione, tra cui la sentenza n. 16399/2025. Ha ritenuto fondato e assorbente il vizio di difetto di un'idonea istruttoria a sostegno delle scelte tariffarie. In particolare, l'amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi con le osservazioni metodologiche di Agenas, pur trattandosi di pareri non vincolanti, considerata la natura tecnica dell'organo e la rilevanza delle criticità segnalate; un eventuale discostamento avrebbe richiesto adeguata istruttoria e rigorosa motivazione. La determinazione dei costi avrebbe dovuto fondarsi su dati aggiornati e completi. Il campione di strutture utilizzato non è stato ritenuto adeguatamente rappresentativo e non sono stati chiariti i criteri di selezione né le modalità di raccolta dei dati. Anche il ricorso ai tariffari regionali è risultato istruttoriamente insufficiente, perché l'amministrazione non avrebbe verificato la metodologia con cui tali tariffari erano stati elaborati. Il decreto e i relativi allegati sono stati quindi annullati, limitatamente alla parte concernente l'assistenza specialistica ambulatoriale e all'interesse delle ricorrenti. L'efficacia dell'annullamento è stata differita di 365 giorni dalla data di deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria secondo i criteri indicati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia mediante motivazione sintetica, con richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione.

  • art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. 502/1992

    Impone che la determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale sia fondata sulla valutazione dei costi dei fattori produttivi e degli ulteriori elementi previsti dalla normativa; tale valutazione deve essere sorretta da un'istruttoria adeguata e da dati aggiornati.

  • art. 8-sexies, comma 7, d.lgs. 502/1992

    È richiamato quale base normativa dell'intervento tariffario e dell'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Massime di principio

  • La determinazione delle tariffe nazionali per prestazioni sanitarie deve essere sorretta da un'istruttoria effettiva, completa e verificabile sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi previsti dalla normativa di settore; non è sufficiente una motivazione meramente ricognitiva o fondata su dati non aggiornati.
  • Quando l'amministrazione si discosta, anche solo in parte, da osservazioni tecniche formulate da un organo istituzionalmente qualificato, deve confrontarsi puntualmente con tali osservazioni e motivare rigorosamente le ragioni del diverso esito, previa adeguata istruttoria, anche se il parere non è vincolante.
  • La selezione delle strutture utilizzate come campione per la determinazione dei costi standard deve essere adeguatamente rappresentativa della realtà di mercato; l'amministrazione deve rendere conoscibili i criteri di selezione, la natura e la dimensione delle strutture e le modalità di raccolta dei dati.
  • Il confronto con i tariffari regionali non può consistere nella mera acquisizione dei relativi valori: l'amministrazione deve verificare criticamente la metodologia di elaborazione dei tariffari e accertare se essi derivino da rilevazioni concrete dei costi oppure da mere scelte di politica tariffaria.
  • L'annullamento di un atto tariffario può essere differito quando ciò sia necessario per consentire all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria e assicurare la continuità della disciplina nel periodo transitorio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.