Parere n. 737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Maria Grazia Addari contro il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento della nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione territoriale di Roma prot. n. 90351 del 22 aprile 2009 di recupero del credito erariale e del decreto del Provveditorato agli studi di Roma del 9 dicembre 2003 di ricostruzione della carriera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione territoriale di Roma prot. n. 90351 del 22 aprile 2009, recante il recupero di un credito erariale, e del decreto del Provveditorato agli studi di Roma del 9 dicembre 2003 di ricostruzione della carriera
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente, collocata a riposo dal 1° settembre 2002, ha impugnato il recupero di euro 3.761,23 relativo a somme corrisposte in precedenza come anticipi su miglioramenti contrattuali, poi ritenute riassorbite dalla progressione economica. Ha dedotto, da un lato, la prescrizione decennale del credito per euro 1.562,58, riferiti al periodo dal 1° ottobre 1994 al 15 maggio 1999, sostenendo che il primo atto interruttivo fosse la notificazione del provvedimento di recupero il 15 maggio 2009; dall’altro, la violazione della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che il termine di prescrizione decorresse dal 9 dicembre 2003, data della ricostruzione della carriera, e che la natura provvisoria delle somme e l’assenza di buona fede della percettrice escludessero ostacoli alla ripetizione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario, benché la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. L’art. 7, comma 8, c.p.a., che ha limitato l’esperibilità del ricorso straordinario alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, è infatti entrato in vigore dopo la proposizione del ricorso; opera quindi il principio di perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente: il credito è prescritto per le somme erogate anteriormente al 15 maggio 1999, poiché il termine decennale decorre dal momento dell’erogazione indebita e non dalla successiva ricostruzione della carriera o dalla conoscenza dell’indebito da parte dell’amministrazione. La provvisorietà dei pagamenti e lo stato soggettivo della percettrice non incidono sulla prescrizione; la buona o mala fede rileva soltanto, ai sensi dell’art. 2033 c.c., per la decorrenza di frutti e interessi. Sono invece dovute le somme erogate dal 15 maggio 1999 in poi. È stata respinta la censura relativa all’omessa comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera, perché il rapporto di lavoro privatizzato con la pubblica amministrazione è regolato dai poteri ordinari del datore di lavoro e non dalla legge n. 241 del 1990; inoltre, trattandosi di attività vincolata, sarebbe comunque applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge.
Osservazioni
Prescrizione del credito erariale
Il diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente erogate è prescritto, ai sensi dell’art. 2946 c.c., per gli importi corrisposti anteriormente al 15 maggio 1999, essendo il provvedimento di recupero stato notificato il 15 maggio 2009 e non risultando anteriori atti interruttivi.
Decorrenza della prescrizione
Nel caso di pagamento indebito effettuato dal datore di lavoro al lavoratore per mancanza originaria della causa solvendi, il termine decennale decorre dal momento dell’erogazione e non dalla successiva verifica amministrativa o dalla ricostruzione della carriera.
Provvisorietà delle somme e buona fede della percettrice
La natura provvisoria delle somme erogate non incide sull’operatività della prescrizione. La buona o mala fede dell’accipiens non impedisce l’azione di ripetizione né modifica la decorrenza della prescrizione; rileva soltanto, ai sensi dell’art. 2033 c.c., per frutti e interessi.
Omessa comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera
La censura è infondata perché, nell’ambito del rapporto di lavoro privatizzato con la pubblica amministrazione, il datore di lavoro agisce con gli ordinari poteri datoriali e non nell’esercizio di un’attività regolata dalla legge n. 241 del 1990. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata, sarebbe applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo)
L’esperibilità del ricorso straordinario è circoscritta alle controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La limitazione, entrata in vigore dopo la proposizione del ricorso, non incide retroattivamente sull’ammissibilità del ricorso già presentato.
art. 5 c.p.c.
Principio della perpetuatio iurisdictionis.
La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; il sopravvenuto mutamento della giurisdizione non incide sull’ammissibilità del ricorso.
art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria decennale.
Per il credito di ripetizione dell’indebito derivante da pagamenti privi originariamente di causa solvendi, il termine decorre dal momento dell’erogazione.
art. 2033 c.c.
L’obbligo di restituire i frutti e gli interessi decorre dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda se era in buona fede.
Lo stato soggettivo dell’accipiens rileva per frutti e interessi, non per l’esistenza dell’azione di ripetizione né per la decorrenza della prescrizione.
legge 7 agosto 1990, n. 241
Non si applica agli atti adottati nell’ambito di un rapporto di lavoro privatizzato con la pubblica amministrazione, quando questa agisce con gli ordinari poteri del datore di lavoro.
art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990
Anche ove si ritenesse applicabile la legge n. 241 del 1990, l’omessa comunicazione non determinerebbe l’annullabilità dell’atto trattandosi di attività vincolata il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Cass., sez. lav., ord. 23 luglio 2024, n. 20427
Il dies a quo della prescrizione del credito restitutorio per pagamento indebito del datore di lavoro è individuato nel momento dell’erogazione e non nella successiva conoscenza dell’indebito acquisita mediante verifiche amministrative.
Cass., sez. lav., ord. 3 agosto 2022, n. 24122
Nel rapporto di lavoro privatizzato la pubblica amministrazione agisce con gli ordinari poteri del datore di lavoro, senza applicazione della legge n. 241 del 1990 agli atti di gestione del rapporto.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario proposto prima dell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il successivo mutamento legislativo che limita il rimedio alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa non determina l’inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio di perpetuatio iurisdictionis.
- In caso di pagamento indebito del datore di lavoro al lavoratore per mancanza originaria della causa solvendi, il termine ordinario decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre dalla data di ciascuna erogazione e non dalla successiva scoperta dell’indebito o dalla ricostruzione della carriera.
- La natura provvisoria dell’erogazione e la buona o mala fede del percettore non incidono sulla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito; lo stato soggettivo rileva soltanto per la decorrenza dell’obbligo di restituzione di frutti e interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c.
- Nel rapporto di lavoro privatizzato con la pubblica amministrazione, gli atti di gestione adottati dal datore pubblico nell’esercizio degli ordinari poteri datoriali non sono soggetti, in quanto tali, alle regole procedimentali della legge n. 241 del 1990; comunque, per un’attività vincolata, l’omissione di una formalità partecipativa non determina l’annullabilità se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Recupero di somme indebitamente corrisposte a docente in quiescenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente di ruolo contro il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’impugnazione concerneva il provvedimento di recupero di euro 3.761,23, fondato sulla ricostruzione della carriera e sul riassorbimento di anticipi su miglioramenti contrattuali.
Fatti e svolgimento del procedimento
La docente era cessata dal servizio il 1° settembre 2002. Il 9 dicembre 2003 era stato adottato il decreto di ricostruzione della carriera; il 22 aprile 2009 la Direzione territoriale di Roma del Ministero dell’economia e delle finanze aveva emesso la nota di recupero, notificata il 15 maggio 2009.
La ricorrente aveva contestato il provvedimento sotto due profili:
- prescrizione parziale del credito, per euro 1.562,58 relativi alle somme erogate dal 1° ottobre 1994 al 15 maggio 1999;
- violazione della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera.
Per evitare l’avvio di una procedura esecutiva, la ricorrente aveva versato euro 2.198,65, riservandosi di chiederne la restituzione in caso di accoglimento del ricorso.
Ammissibilità del ricorso straordinario
La Sezione ha preliminarmente rilevato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ciò non impedisce, tuttavia, l’esame del ricorso straordinario, poiché il ricorso era stato notificato il 9 settembre 2009, prima dell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 8, c.p.a., che dal 16 settembre 2010 ha limitato il rimedio alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
In applicazione dell’art. 5 c.p.c. e del principio di perpetuatio iurisdictionis, la Sezione ha ritenuto irrilevante il sopravvenuto mutamento del presupposto relativo alla giurisdizione.
Prescrizione del credito restitutorio
Il Collegio ha applicato il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c., individuando il dies a quo nella data di ciascuna erogazione indebita. Non rileva, invece, la data successiva in cui l’amministrazione abbia accertato l’indebito mediante la ricostruzione della carriera.
La Sezione ha richiamato Cass., sez. lav., ord. 23 luglio 2024, n. 20427, secondo cui, quando manca originariamente la causa solvendi, il diritto alla ripetizione nasce con il pagamento e la prescrizione decorre da tale momento.
Poiché il provvedimento di recupero era stato notificato il 15 maggio 2009, risultavano prescritte le somme erogate anteriormente al 15 maggio 1999. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente a tale parte.
Irrilevanza della provvisorietà e della buona fede
La Sezione ha escluso che la qualificazione delle somme come provvisorie potesse incidere sulla prescrizione. Parimenti, la buona fede della percettrice non impedisce l’azione di ripetizione, mentre l’eventuale mala fede non impedisce l’applicazione della prescrizione.
Ai sensi dell’art. 2033 c.c., lo stato soggettivo dell’accipiens rileva esclusivamente per stabilire da quando siano dovuti frutti e interessi: dal giorno del pagamento indebito in caso di mala fede, oppure dal giorno della domanda in caso di buona fede.
Censura relativa alla legge n. 241 del 1990
La ricorrente aveva lamentato l’omessa comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera. La censura è stata respinta.
La Sezione ha osservato che il rapporto di lavoro è privatizzato e che, nella gestione di tale rapporto, la pubblica amministrazione agisce con gli ordinari poteri del datore di lavoro, non nell’esercizio di un potere amministrativo soggetto alla legge n. 241 del 1990. È stato richiamato, in proposito, Cass., sez. lav., ord. 3 agosto 2022, n. 24122.
Inoltre, la doglianza era stata formulata genericamente, senza individuare la specifica disposizione asseritamente violata. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata, avrebbe trovato applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’annullabilità per violazioni formali quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere di accoglimento parziale e di rigetto parziale. Il credito erariale non può essere recuperato per le somme erogate anteriormente al 15 maggio 1999, perché prescritte; restano invece dovute le somme erogate dal 15 maggio 1999 in avanti. È stata respinta la censura relativa all’omessa comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera.
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