Cassazione Civile, Ordinanza n. 32770/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 1580/2020, inserendo dopo le parole relative alla liquidazione delle spese la clausola "da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Alessio ex art. 93 cod. proc. civ.". Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale del provvedimento. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel precedente provvedimento della Corte di cassazione era stata liquidata, in favore della parte assistita dal ricorrente, la somma dovuta a titolo di spese per l'incidente di sospensione della sentenza impugnata, ma era stata omessa la distrazione di tali spese in favore del difensore che ne aveva fatto espressa istanza dichiarando di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per integrare il dispositivo con la formula di distrazione ex art. 93 c.p.c. La Corte ha esaminato il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, affermando che non si tratta di domanda autonoma e che il mezzo corretto è il procedimento di correzione dell'errore materiale, applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore, ove trascurata nel dispositivo, può essere soddisfatta mediante correzione; la norma è richiamata come base della distrazione in favore del difensore che abbia anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile quando il provvedimento omette di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
Con l'art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile all'omessa distrazione delle spese.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla proposta di definizione del relatore.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non integra una domanda autonoma, ma un errore emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
- Il rimedio della correzione dell'errore materiale è esperibile anche avverso le ordinanze e le sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari può essere disposta anche successivamente, mediante rettifica del dispositivo omesso.
- Quando la correzione del dispositivo ha natura meramente emendativa e non incide sul merito della decisione, non vi è luogo a statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
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