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Sentenza

Sentenza n. 5438/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di Avvio di un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 20 dirigenti di seconda fascia, da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali, prot. Prot. 422539/2024, del 22 novembre 2024; - per quanto occorrer possa, dell’avviso «Programma di pubblicazione di bandi di concorso secondo semestre 2024 - I semestre 2025», nonché del PIAO 2024-2026, relativamente al par. 10 (pag. 190 ss.); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo per l’interesse dei ricorrenti in ragione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2025, n. 5433 declaratoria della nullità della sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 5288 del 13 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202508076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di avvio di un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 20 dirigenti di seconda fascia, destinati agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali, adottato senza utilizzare la graduatoria del precedente concorso a 175 dirigenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, idonei non vincitori del concorso bandito nel 2010 per 175 dirigenti di seconda fascia, hanno contestato la scelta dell’Agenzia delle Entrate di coprire 20 posizioni dirigenziali relative ad attività di gestione e sviluppo delle risorse umane, contenzioso del lavoro, approvvigionamento e logistica, pianificazione e controllo, contabilità e bilancio mediante un nuovo concorso, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso. È stato dedotto un unico motivo di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento. I ricorrenti hanno sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe considerato la sovrapponibilità tra le competenze possedute dagli idonei e quelle richieste per le nuove posizioni, che molti dirigenti già assunti dal precedente concorso sarebbero stati assegnati proprio a funzioni cosiddette no-core, che la distinzione tra attività core e no-core sarebbe priva di fondamento e che le modifiche normative, l’ampliamento delle competenze dell’Agenzia e le diverse materie del nuovo concorso avrebbero potuto essere fronteggiati mediante aggiornamento professionale degli idonei, senza bandire una nuova procedura. Il giudizio derivava dalla riassunzione di un precedente ricorso, inizialmente dichiarato inammissibile dal TAR e successivamente rimesso al primo giudice dal Consiglio di Stato dopo la riforma della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha distinto le posizioni dei ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da cinque ricorrenti che non avevano appellato la precedente sentenza del TAR dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso originario. Nei loro confronti tale sentenza era divenuta definitiva e non poteva essere elusa mediante la riproposizione della medesima impugnativa in sede di riassunzione. Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso è stato rigettato per infondatezza. Il Collegio ha ritenuto decisiva la sopravvenuta disciplina dell’art. 4, comma 1, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69, qualificata come norma manifestamente interpretativa, secondo cui il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale pubblico; tale previsione è stata ritenuta applicabile anche ai concorsi in corso o alle procedure assunzionali non concluse alla data di entrata in vigore. La scelta di bandire il nuovo concorso, anziché scorrere la graduatoria precedente, è stata quindi considerata legittima e conforme alla disciplina sopravvenuta. Il TAR ha inoltre ritenuto comunque plausibile, adeguata e non illogica la motivazione originariamente offerta dall’Agenzia, fondata sul superamento della disciplina concorsuale del 2010, sulle modifiche normative intervenute, sulla valutazione di capacità, attitudini e motivazioni individuali, sull’ampliamento delle competenze dell’Agenzia a seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio e sulla diversità delle materie oggetto del nuovo concorso. Secondo il Collegio, anche nel regime previgente l’Amministrazione poteva optare per una nuova procedura selettiva, purché fornisse una motivazione approfondita sul sacrificio imposto agli idonei e sulle prevalenti esigenze pubbliche, quali il mutamento delle esigenze professionali, l’aggiornamento delle competenze, l’economicità, l’efficienza e la specificità delle mansioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125

    Il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    La disposizione è stata interpretata, alla luce dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, nel senso che il concorso costituisce il mezzo ordinario e prioritario di reclutamento del personale pubblico.

  • art. 4, comma 1, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69

    La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La norma è stata qualificata come manifestamente interpretativa e applicata anche alle procedure concorsuali in corso o non ancora concluse, legittimando la scelta di bandire un nuovo concorso in luogo dello scorrimento della precedente graduatoria.

  • art. 28, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    prevede la valutazione anche delle capacità, attitudini e motivazioni individuali

    La modifica normativa è stata considerata tra gli elementi idonei a differenziare il nuovo concorso rispetto alla procedura bandita nel 2010.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato dal Consiglio di Stato per rimettere la causa al TAR dopo avere riformato la precedente sentenza dichiarativa dell’inammissibilità.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso nei confronti dei ricorrenti che non avevano appellato la precedente sentenza.

  • art. 1, comma 93, lett. e), l. 27 dicembre 2017, n. 205

    La disposizione è stata richiamata quale fonte di modifiche della disciplina concorsuale intervenute dopo l’indizione del concorso del 2010.

Massime di principio

  • Il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni; pertanto, la scelta di bandire una nuova procedura non è di per sé illegittima per il solo fatto dell’esistenza di una precedente graduatoria di idonei.
  • La disciplina interpretativa secondo cui il concorso è il mezzo ordinario e prioritario di reclutamento può applicarsi anche ai concorsi in corso di svolgimento o alle procedure assunzionali non concluse alla data di entrata in vigore della norma.
  • Anche prima della disciplina sopravvenuta, l’Amministrazione poteva preferire una nuova procedura concorsuale allo scorrimento della graduatoria, purché motivasse in modo specifico e approfondito il sacrificio imposto agli idonei e le prevalenti esigenze di interesse pubblico, riferite al mutamento delle esigenze professionali, all’aggiornamento delle competenze, all’economicità, all’efficienza e alla specificità delle mansioni.
  • La motivazione della scelta di bandire un nuovo concorso può ritenersi adeguata quando evidenzi il superamento della disciplina concorsuale originaria, l’introduzione di nuovi criteri di selezione, il mutamento delle competenze istituzionali dell’amministrazione e la diversità delle materie oggetto delle prove.
  • La riproposizione in sede di riassunzione della medesima impugnazione è inammissibile nei confronti della parte che non abbia impugnato la precedente sentenza dichiarativa dell’inammissibilità, quando tale pronuncia sia divenuta definitiva nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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