Cassazione Penale, Sentenza n. 37921/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo (riesame ex art. 309 c.p.p.) che, pur revocando la custodia in carcere, aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari (art. 275-bis c.p.p.) con braccialetto elettronico relativamente al delitto rimasto (capo 5) per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 275 comma 2 c.p.p. e vizio di motivazione sulla proporzionalità della misura, sostenendo il proprio ruolo marginale ed episodico e la collaborazione, chiedendo la revoca o una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza di esigenze cautelari, valutando la gravità dei reati e il pericolo di recidiva nonché la necessità di «recidere» i contatti con il circuito criminale, e che gli arresti domiciliari con braccialetto fossero la misura minima idonea a contemperare le esigenze cautelari e il principio di proporzionalità. Ha inoltre considerato che il ricorrente non abbia confutato specificamente le argomentazioni del giudice del riesame ma abbia chiesto una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma attribuente la funzione di giudice del riesame; la Corte prende atto che il Tribunale ha operato in tale funzione nella verifica delle esigenze cautelari.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Disciplina la misura degli arresti domiciliari con strumenti di controllo (braccialetto elettronico); il Tribunale l'ha ritenuta idonea a garantire il presidio cautelare meno afflittivo compatibile con le esigenze investigative.
art. 275, comma 2 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia correttamente applicato il principio, verificando la necessità e adeguatezza della misura scelta.
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante della transnazionalità: il Tribunale di Palermo aveva escluso tale aggravante in parte, e la Cassazione prende atto che l'oggetto del procedimento è stato ridefinito in seguito a provvedimenti successivi.
d.lgs. 286/1998 art. 12 (comma 3 e ss.)
Normativa sull'immigrazione rilevante per il reato contestato (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); la Corte riassume la fattispecie contestata rimasta (capo 5).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Capacita' di censurare motivazione e violazione di legge in cassazione; il ricorrente ha invocato tali censure ma la Corte ha ritenuto non fondate le obiezioni rispetto alla motivazione del riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; richiamato per definire l'ammissibilità/formulazione del motivo.
art. 81 cpv. cod. pen.
Riferimento alla concorso di persone nel reato; utilizzato nella ricostruzione della fattispecie del capo 5.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità impone che la misura cautelare sia la meno afflittiva idonea a soddisfare le esigenze cautelari concrete e attuali: il giudice deve motivare perché misure meno gravose non siano sufficienti.
- La collaborazione e il ruolo marginale dell'indagato sono elementi rilevanti a favore di misure meno restrittive, ma non sono automaticamente decisivi se permangono gravi indizi e un concreto pericolo di reiterazione o di mantenimento di rapporti con la rete criminale.
- La sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico è una soluzione intermedia frequentemente adottata quando si ritiene necessario limitare i contatti esterni senza mantenere la detenzione in carcere.
- In Cassazione non è consentita una riconsiderazione globale e di merito degli elementi di fatto già valutati dal giudice del riesame: l'attenzione è sulla correttezza della motivazione e sull'osservanza dei criteri di legge.
- Se successivi provvedimenti abbassano il campo di indagine (es. cessazione dell'efficacia per alcuni capi), il giudizio di legittimità si limita ai capi ancora oggetto di misura; ciò può incidere sull'oggetto dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37745/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37749/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37751/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37752/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37849/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37851/2024 del 15/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →