Cassazione Penale, Ordinanza n. 20747/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto aveva presentato un reclamo relativo al lamentato diniego di utilizzo di un personal computer per ragioni di studio. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il provvedimento del magistrato di sorveglianza fosse un decreto di inammissibilità emesso de plano, poiché la richiesta di autorizzazione all'uso del computer risultava già accolta con precedente provvedimento; perciò ha qualificato l'atto come ricorso per cassazione. Dinanzi alla Corte, il ricorso è stato proposto personalmente dal detenuto, con atto manoscritto e senza difensore iscritto nell'albo speciale, in violazione della regola di postula difensiva prevista per il ricorso per cassazione. La Corte ha anche rilevato che, comunque, la doglianza non riguardava un diritto soggettivo in sé, ma solo le modalità del suo esercizio, essendo già stata concessa l'autorizzazione all'uso del computer.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il passaggio dal reclamo al ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità emesso de plano, ma ha escluso la ricevibilità dell'impugnazione perché proposta personalmente dalla parte, senza assistenza di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la questione dedotta attiene solo alla modulazione di un'autorizzazione già concessa, e non a un diritto soggettivo autonomamente leso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35 ord. pen.
richiamato per qualificare come reclamo generico il primo atto del detenuto, non avente natura di reclamo giurisdizionale
art. 35-bis ord. pen.
richiamato per il decreto di inammissibilità emesso de plano dal magistrato di sorveglianza
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
indicato come base della proponibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità emesso de plano
art. 613 cod. proc. pen.
interpretato nel senso che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità
art. 1, comma 63, legge n. 103/2017
richiamato quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. che impone la sottoscrizione del difensore abilitato
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per il criterio di applicazione della sanzione pecuniaria in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sezioni Unite, sent. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
conferma del principio per cui il ricorso per cassazione richiede necessariamente la firma di un difensore cassazionista e non può essere proposto personalmente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un decreto di inammissibilità emesso de plano in materia di sorveglianza è il rimedio corretto quando il provvedimento impugnato non riguarda un mero reclamo amministrativo, ma una decisione giurisdizionale sull'ammissibilità della domanda.
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La censura è inammissibile quando non investe un diritto soggettivo autonomamente negato, ma soltanto le modalità concrete di esercizio di una facoltà già riconosciuta dall'autorità competente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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