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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10862/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

L'associazione ricorrente aveva convenuto in giudizio l'associazione resistente chiedendo, da un lato, il rendiconto della gestione a titolo non oneroso del circolo e, dall'altro, la restituzione di somme pari alle quote di iscrizione al circolo riscosse dagli associati dopo una certa data. La vicenda nasceva da una concessione, disposta nell'ambito di un distretto militare, per la gestione di locali e strutture all'interno di una caserma destinati anche al circolo unificato e alla foresteria. Secondo la ricorrente, il regolamento di gestione aveva illegittimamente imposto ulteriori quote associative, accantonate in un fondo patrimoniale, poi ritenute dalla resistente di propria proprietà. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per mancata prova dell'esistenza dell'ente attrice; in appello la domanda veniva rigettata per difetto di prova dell'esistenza dell'associazione non riconosciuta con atti di data certa e per mancanza dell'autorizzazione ministeriale richiesta per la costituzione di circoli fra militari. In cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 36 c.c. e dell'art. 8 della l. n. 382/1978, sostenendo che per provare l'esistenza dell'associazione fosse sufficiente statuto e regolamento e che l'associazione fosse distinta dalla resistente, così da poter far valere in proprio le pretese restitutorie e di rendiconto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi, esaminati congiuntamente, non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale era fondata sulla mancata prova dell'esistenza dell'associazione non riconosciuta mediante atti aventi data certa. La ricorrente, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella accertata dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che nel giudizio di cassazione non è consentito riesaminare il merito né sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre agli oneri conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1713 c.c.

    richiamato come base della domanda di rendiconto del gestore o mandatario, ma non oggetto di specifica statuizione nel merito

  • art. 36 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza di statuto e regolamento a provare l'esistenza dell'associazione non riconosciuta

  • art. 8 l. n. 382/1978

    richiamato per affermare che la costituzione di associazioni o circoli fra militari era subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per precisare che l'uso di prove inesistenti o del tutto scollegate dalle fonti dedotte può integrare violazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale denunciabile quando il giudice utilizza prove inesistenti

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    menzionato per escludere che la questione integri errore revocatorio, poiché il fatto era stato espressamente deciso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non è giudice del fatto: non può sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limitati vizi processuali tipizzati.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla mancata prova di un presupposto costitutivo, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; se attacca un diverso passaggio logico della sentenza, è inammissibile.
  • Per l'esistenza e la spendita processuale di un'associazione non riconosciuta può essere richiesta una prova documentale idonea e, nel caso concreto, la Corte valorizza la necessità di atti aventi data certa in presenza di contestazioni sulla sua effettiva autonomia soggettiva.
  • La deduzione di una diversa soggettività o alterità tra enti collegati a un medesimo contesto organizzativo deve essere dimostrata in modo rigoroso; in difetto, manca la legittimazione ad agire dell'ente che non riesca a provare la propria autonoma esistenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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