Cassazione Civile, Ordinanza n. 36416/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione componenti positivi di reddito per complessivi euro 95.446,00. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, con rideterminazione dell'importo accertato per difetto di motivazione dell'atto, ritenuto carente per la mancata allegazione dei processi verbali di constatazione richiamati. La CTR aveva poi rigettato l'appello dell'amministrazione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'avviso era legittimamente motivato per relationem mediante il PVC del 25.11.2013, notificato alla contribuente il 12.3.2015, e che nell'atto era già riprodotto il contenuto essenziale delle dichiarazioni dei clienti; 2) violazione di norme processuali e tributarie, assumendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato un preteso metodo di contabilizzazione 'ibrido' dei buoni pasto, questione però non pertinente rispetto all'atto impugnato, riferito invece ad altra annualità e ad altri componenti di reddito. La società resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito del fascicolo d'ufficio e per difetto di specificità.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ritenendo provato il deposito dell'istanza ex art. 369 c.p.c. e sufficientemente specifico il ricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo: ha ribadito che la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se l'atto richiamato è allegato, oppure se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso, oppure se è già noto al contribuente per precedente notificazione. Nel caso concreto l'avviso riportava analiticamente la documentazione extracontabile rinvenuta e dava atto della notifica del PVC, sicché non sussisteva il vizio di motivazione rilevato dalla CTR; inoltre non risultava allegata una concreta lesione del diritto di difesa derivante dall'omessa allegazione. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché non riferito alla decisione impugnata, ma a una diversa fattispecie fattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973
l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche per relationem, se gli atti richiamati sono allegati, conosciuti dal contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale
art. 7 L. 212/2000
la motivazione dell'atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente
art. 10 L. 212/2000
la disciplina dei rapporti tributari va letta secondo buona fede e leale collaborazione, escludendo rilievo a mere violazioni formali senza concreta lesione della sfera giuridica
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine ai presupposti del vizio di motivazione e alla conoscenza degli atti richiamati
art. 36 D.Lgs. 546/1992
invocato nel secondo motivo per lamentare un vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
invocato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza
art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973
richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sull'accertamento e sui poteri istruttori
art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972
richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sull'accertamento e sui poteri istruttori
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro dei motivi per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
usato come parametro del vizio processuale dedotto nel secondo motivo
art. 369 c.p.c.
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito del fascicolo d'ufficio
Massime di principio
- L'avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem quando richiama un PVC o altri atti conosciuti dal contribuente, purché l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale o gli atti siano stati già portati a conoscenza del destinatario.
- Il vizio di motivazione dell'atto tributario non sussiste se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente sia sull'an che sul quantum.
- Per ottenere l'annullamento dell'accertamento per difetto di motivazione non basta allegare una mera irregolarità formale: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata allegazione o comunicazione dell'atto richiamato.
- Nel giudizio di legittimità un motivo è inammissibile se non si confronta con la decisione impugnata e si fonda su una diversa ricostruzione fattuale o su una fattispecie non coincidente.
- I canoni di buona fede e leale collaborazione nei rapporti tributari impediscono di valorizzare violazioni meramente formali prive di reale incidenza negativa sulla sfera giuridica del contribuente.
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