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Sentenza

Sentenza n. 1055/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 182 Prot. Interno n. 5052 del 21 febbraio 2024 RAS AOO 06-01-00, comunicata il successivo 22 febbraio 2024, avente ad oggetto “Ricorso gerarchico proposto da Salvini Diego contro la determinazione n. 1060 prot. 25947 del 20.11.2023 del Servizio pesca e acquacoltura” contenente il rigetto del ricorso gerarchico promosso dal ricorrente avverso la determinazione del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 1060 prot. 25947 del 20 novembre 2023; - “per quanto occorrer possa”, della nota di trasmissione (RAS AOO 06-01-00 Prot. Uscita n. 5185 del 22 febbraio 2024) del 22 febbraio 2024 della Direzione Generale dell'Agricoltura dell’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Sardegna, con la quale è stata trasmessa la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico; - “per quanto occorrer possa”, del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame presentata dal signor Salvini, avverso la graduatoria provvisoria, dell’elenco degli ammessi e degli esclusi e del relativo verbale istruttorio del 21 novembre 2023; - della determinazione RAS n. 1060 prot. uscita n. 25947 del 20 novembre 2023 avente ad oggetto: “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pe sca (FEAMP) 2014/2020. Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014). Art. 68, paragrafo 3 del Reg. UE 508/2014 “Compensazioni alle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturba zione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina”. Approvazione graduatoria definitiva relativa alle domande presentate dalle imprese di pesca (Avvisi Sipes FEAMP_5_68_PESCA e FEAMP_5_68_INTER)” e della graduatoria definitiva contenente l’elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili; - dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento nella parte in cui non figura, tra gli inclusi, il ricorrente e dell’elenco delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con la relativa esplicitazione delle motivazioni di esclusione e nella quale è stata confermata la non ammissibilità della domanda presentata dal signor Diego Salvini in quanto “l’impresa non risulta avere sede legale nella Regione Sardegna”; - “per quanto occorrer possa”, della determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 846 prot. n. 22154 del 9 ottobre 2023 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria - pubblicata sul BURAS, in data 24 ottobre 2023 - delle domande presentate nell’ambito del bando contenente l’attuazione della Misura: 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) Art. 68, par. 3 del Reg. UE 508/2014“Compensazioni alle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina””, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura n. 206 prot. n. 5142 del 21 marzo 2023 e dei relativi elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dal primo ed incluso nel secondo; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria e dichiarazione di non ammissibilità della domanda di compensazione finanziaria prevista dalla misura FEAMP 5.68, nonché rigetto del ricorso gerarchico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di contributo nell'ambito della misura FEAMP 5.68, diretta a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese di pesca e acquacoltura per la perturbazione del mercato conseguente alla guerra tra Russia e Ucraina. La domanda era stata esclusa perché l'impresa aveva sede legale in Acireale, e quindi fuori dalla Sardegna, mentre il paragrafo 1.3 dell'allegato 1 all'avviso richiedeva alle imprese di pesca la sede legale nella Regione Sardegna. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria provvisoria e definitiva, gli atti di non ammissibilità, il rigetto dell'istanza di riesame e il rigetto del ricorso gerarchico, deducendo: falsità e assenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione del bando e del paragrafo 1.3 dell'allegato 1, difetto di istruttoria ed erronea lettura della documentazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'amministrazione e dell'art. 1 l. 241/1990. Dopo l'udienza pubblica il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario e precisando che il giudizio può essere riproposto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la misura fosse riconosciuta direttamente dalla normativa europea e dalla lex specialis sulla base di requisiti, criteri di calcolo, punteggi e modalità di formazione della graduatoria integralmente predeterminati, senza alcun margine di valutazione discrezionale dell'amministrazione circa l'an, il quomodo o il quantum dell'erogazione. La verifica documentale, l'eventuale richiesta di integrazioni e la formazione delle graduatorie sono state qualificate come attività istruttorie vincolate, finalizzate esclusivamente all'accertamento di presupposti già definiti. La controversia riguardava quindi l'accertamento della sussistenza del requisito della sede legale in Sardegna e la spettanza del beneficio, con configurazione di una posizione di diritto soggettivo e conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre escluso che la procedura avesse natura selettiva o comparativa: la graduatoria era un mero strumento organizzativo per individuare i beneficiari secondo criteri oggettivi. Le spese sono state compensate, anche perché l'avviso indicava la possibilità di proporre ricorso davanti al giudice amministrativo, pur senza che tale indicazione potesse incidere sul riparto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice fornito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di giurisdizione.

  • art. 68, par. 3, Reg. (UE) n. 508/2014

    “predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile”

    Concorre a definire una misura compensativa fondata su parametri predeterminati, senza valutazioni discrezionali dell'amministrazione.

  • art. 96 Reg. (UE) n. 508/2014

    È richiamato unitamente all'art. 68, par. 3, per la disciplina della compensazione finanziaria alle imprese di pesca e acquacoltura.

  • art. 10 Reg. (UE) n. 508/2014

    È richiamato dalle disposizioni attuative per individuare i casi di inammissibilità della domanda.

  • art. 136 Reg. (UE) n. 2018/1046

    È richiamato dalle disposizioni attuative per individuare ulteriori casi di esclusione dei richiedenti.

  • art. 1 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, ma non è stato esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente, ma non è stato esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente, ma non è stato esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative a sovvenzioni o compensazioni pubbliche riconosciute direttamente dalla legge o dalla disciplina attuativa appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'erogazione dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti predeterminati e non da valutazioni discrezionali di opportunità o di tutela dell'interesse pubblico.
  • La presenza di attività istruttorie, verifiche documentali, richieste di integrazione e formazione di graduatorie non attribuisce, di per sé, natura discrezionale al potere amministrativo, se tali attività sono funzionali soltanto all'accertamento di presupposti, punteggi e criteri integralmente predeterminati.
  • Una graduatoria non conferisce natura selettiva o comparativa a una procedura di finanziamento quando opera esclusivamente come strumento organizzativo per individuare i beneficiari sulla base di criteri oggettivi e il beneficio spetta a tutte le domande ammissibili, eventualmente con riduzione proporzionale dell'importo in caso di risorse insufficienti.
  • Quando la controversia riguarda la sussistenza di un requisito di ammissibilità direttamente previsto dalla lex specialis, in un procedimento vincolato e privo di margini di scelta amministrativa, la posizione del richiedente è qualificabile come diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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