Sentenza n. 604/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona Sez. Lavoro n. 312/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, n. 312/2024, relativa all’assegnazione di somme spettanti per il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Ancona, di assegnarle le somme riconosciute per gli anni scolastici oggetto dell’accertamento giudiziale. La sentenza era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 era decorso prima della proposizione del ricorso. Il Ministero si è costituito solo formalmente, mentre l’USR si è costituito senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del giudizio di ottemperanza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle competenti articolazioni amministrative di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza presupposta aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico previsto per il personale docente e aveva condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, inclusa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario è procedibile, nei confronti della pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
- L’inerzia dell’amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a subentrare, su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Quando l’inadempimento dell’amministrazione sussiste già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del relativo giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.
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