Cassazione Civile, Ordinanza n. 22781/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata non riguardava tributi esclusi dalla legge e che, pertanto, non vi era ostacolo alla declaratoria di estinzione dell'intero giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con spese lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 1287/29/14. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando il versamento degli importi dovuti; l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha poi depositato istanza di estinzione del giudizio, attestando la regolarità della definizione. La controversia non viene nel testo descritta nel merito tributario originario, essendo la decisione limitata agli effetti della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La Corte lo applica come base della definizione agevolata della lite, ritenendo sufficiente il pagamento degli importi dovuti e la non riconducibilità della controversia a tributi esclusi dalla disciplina per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e sono stati versati gli importi dovuti, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio può essere dichiarata se l'istanza di definizione non riguarda tributi esclusi dalla disciplina agevolativa e non residuano ostacoli alla sua efficacia.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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