Sentenza del 22/03/2022 n. 9185 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell'udienza di cassazione la R. s.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso dichiarando che le parti avevano conciliato la lite. ASCIT ha accettato la rinuncia. La Corte ha constatato i presupposti di estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio; ai sensi dell'art. 391 c.p.c. u.c. nulla è stato disposto sulle spese. Non vi è stata pronuncia sul merito degli accertamenti TIA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La R. s.r.l. impugnava gli atti di accertamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) emessi per il periodo 2001-2004 da ASCIT, incaricata del servizio di gestione rifiuti per il Comune di Capannori, chiedendone l'annullamento. Nei gradi di merito era stata rilevata l'inammissibilità del ricorso originario per tardività (oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546/1992 e dopo i 90 giorni per l'adesione). In Cassazione la ricorrente proponeva tre motivi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
termine di 60 giorni per proporre ricorso
La norma stabilisce il termine per la proposizione del ricorso tributario; nei gradi di merito la tardività era stata ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso originario, ma in Cassazione la controversia si è estinta per rinuncia senza decisione sul merito delle eccezioni processuali.
art. 390 c.p.c.
rinuncia all'impugnazione e accettazione della controparte
Consente alla parte di rinunciare al gravame e all'altra di accettare la rinuncia; la sussistenza di questi atti determina le condizioni per l'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
effetti della rinuncia; ultimo comma sulle spese
Stabilisce l'estinzione del processo a seguito di rinuncia e accettazione e prevede che, nell'ipotesi concreta, nulla sia disposto sulle spese (dispone la possibilità di non pronunciare sulle spese se le parti conciliano).
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 9 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176
udienze in collegamento da remoto
Norma richiamata per giustificare lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto; non incide sul merito ma sulla modalità procedurale di svolgimento dell'udienza.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione e la controparte accetta, il giudizio si estingue ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c. senza che il giudice si pronunci sul merito.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a vittoria sul merito: gli atti impugnati restano validi e le questioni sostanziali (es. tardività o nullità degli atti) rimangono non decise.
- È necessario che la rinuncia sia espressa e che la controparte manifesti accettazione; in mancanza dell'accettazione il giudizio non si estingue automaticamente.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può non decidere sulle spese (art. 391 c.p.c. u.c.); le parti possono regolare separatamente gli effetti economici della conciliazione.
- In controversie tributarie è fondamentale rispettare i termini di impugnazione (es. 60 giorni del D.Lgs. n. 546/1992); se si è oltre tali termini è probabile l'inammissibilità, a meno di atti che interrompano o sanino la tempestività.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare se la conciliazione prevede condizioni che tutelino il rinunciante (es. indennizzo o clausole di transazione), poiché con la rinuncia si perde la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito.
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